Art. 17. 
           Trasferimento di beni e norme di funzionamento 
  1. Il passaggio  dei  beni  dei  Servizi  tecnici  nazionali  dalle
amministrazioni di appartenenza alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e' regolato con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, tenendo conto delle modalita'  previste  dall'art.  22  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli
stessi  beni  sono  affidati  ai  consegnatari  dei  Servizi  tecnici
nazionali, nominati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri. 
  2. Per il sistema dei Servizi  tecnici  nazionali  e'  adottato  un
regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da  eseguirsi  in
economia, ai sensi delle vigenti norme di contabilita' generale dello
Stato, ad integrazione di quello  approvato  per  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica  5
giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni. 
  3. Le spese di missione e  quelle  eventuali  per  acquisizione  di
strumentazione tecnica e di  documentazione,  sostenute  dai  Servizi
tecnici nazionali nelle ipotesi  di  collaborazione  e  consulenza  a
favore di amministrazioni, autorita',  enti  ed  organismi  pubblici,
indicati dall'art. 9, comma 3, della legge e da altre norme  vigenti,
sono a carico dei  soggetti  richiedenti,  salvo  che  si  tratti  di
Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  4. Il tariffario relativo alle consulenze, ai  dati  ed  ai  pareri
richiesti  ai  Servizi  tecnici  nazionali,  predisposto   ai   sensi
dell'art.  9,  comma  4,  lettera  c),  della  legge,  individua   le
amministrazioni e  gli  enti  pubblici  non  economici  esentati  dal
pagamento delle tariffe.