Art. 17. Trasferimento di beni e norme di funzionamento 1. Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalita' previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli stessi beni sono affidati ai consegnatari dei Servizi tecnici nazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Per il sistema dei Servizi tecnici nazionali e' adottato un regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia, ai sensi delle vigenti norme di contabilita' generale dello Stato, ad integrazione di quello approvato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni. 3. Le spese di missione e quelle eventuali per acquisizione di strumentazione tecnica e di documentazione, sostenute dai Servizi tecnici nazionali nelle ipotesi di collaborazione e consulenza a favore di amministrazioni, autorita', enti ed organismi pubblici, indicati dall'art. 9, comma 3, della legge e da altre norme vigenti, sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo che si tratti di Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il tariffario relativo alle consulenze, ai dati ed ai pareri richiesti ai Servizi tecnici nazionali, predisposto ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c), della legge, individua le amministrazioni e gli enti pubblici non economici esentati dal pagamento delle tariffe.