Art. 18. 
            Ruoli omogenei dei Servizi tecnici nazionali 
  1.  Presso  ciascun  Servizio  tecnico  nazionale  sono   istituite
dotazioni organiche per il personale tecnico ed  amministrativo.  Per
il  personale  appartenente  alle  qualifiche  funzionali,  ai   fini
dell'individuazione dei correlati profili professionali, si applicano
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della  Repubblica
29  dicembre  1984,  n.  1219.  Nell'ipotesi  che   siano   richieste
specifiche  professionalita'  non   rinvenibili   nel   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, si provvede ai
sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
  2. Le dotazioni organiche del personale tecnico  ed  amministrativo
dei Servizi geologico, dighe, sismico ed idrografico  e  mareografico
sono stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, che si
aggiungono alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988,  n.
400. 
  3. Il trasferimento nelle dotazioni organiche di cui al comma 2 del
personale collocato nei ruoli transitori, previsti dall'art. 9, comma
13, della legge, avviene sulla base  delle  posizioni  giuridiche  ed
economiche possedute alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e con effetto da tale data. 
  4. I decreti del Presidente della  Repubblica,  adottati  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, della legge,  che  istituiscono  nuovi  Servizi
tecnici nazionali, determinano le  relative  dotazioni  organiche  di
personale tecnico ed amministrativo. 
  5. Le dotazioni organiche dei singoli servizi, ivi comprese  quelle
previste dal comma 2, possono comprendere posizioni di fuori ruolo  e
di comando nelle quali collocare personale, in  possesso  di  precisi
requisiti di  professionalita'  e  specializzazione,  proveniente  da
altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento  autonomo,  e  da
enti pubblici, anche economici, in conformita' a quanto previsto  dai
rispettivi ordinamenti. 
  6. Il personale da collocare fuori ruolo o da  comandare  ai  sensi
del comma 5 e' richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio
dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di  appartenenza,  che
debbono dar  corso  alle  richieste  stesse,  previo  consenso  degli
interessati, ove non ostino documentate ed  imprescindibili  esigenze
di servizio.