Art. 19. Trattamento giuridico ed economico 1. Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego del personale statale. 2. Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennita' di cui all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 19: - Il testo del comma 1 dell'art. 32 della legge n. 400/1988, e' il seguente: "1. L'indennita' di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".