Art. 19. 
                  Trattamento giuridico ed economico 
  1. Ai dirigenti ed al personale  delle  qualifiche  funzionali  dei
Servizi si applicano in materia di stato giuridico  ed  economico  le
disposizioni vigenti in materia di  pubblico  impiego  del  personale
statale. 
  2. Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennita'  di  cui
all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
Nota all'art. 19:
   - Il testo del comma 1 dell'art. 32 della legge n. 400/1988, e' il
seguente:
   "1.  L'indennita'  di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n.
455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri".