Art. 2. 
                Sistema dei Servizi tecnici nazionali 
  1. Costituiscono il  sistema  dei  Servizi  tecnici  nazionali,  di
seguito denominati "Servizi": 
    a) il Servizio dighe; 
    b) il Servizio geologico; 
    c) il Servizio idrografico e mareografico; 
    d) il Servizio sismico. 
  2. Con successivi decreti del Presidente della  Repubblica  saranno
istituiti  ulteriori  Servizi  tecnici  dello  Stato  in  conformita'
all'art. 9, comma 2, della legge e introdotte ulteriori modificazioni
all'attuale ordinamento dei Servizi per  assicurare  ai  sensi  dello
stesso art. 9, comma 1,  la  piena  autonomia  scientifica,  tecnica,
organizzativa ed operativa dei Servizi.