Art. 2. Sistema dei Servizi tecnici nazionali 1. Costituiscono il sistema dei Servizi tecnici nazionali, di seguito denominati "Servizi": a) il Servizio dighe; b) il Servizio geologico; c) il Servizio idrografico e mareografico; d) il Servizio sismico. 2. Con successivi decreti del Presidente della Repubblica saranno istituiti ulteriori Servizi tecnici dello Stato in conformita' all'art. 9, comma 2, della legge e introdotte ulteriori modificazioni all'attuale ordinamento dei Servizi per assicurare ai sensi dello stesso art. 9, comma 1, la piena autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa dei Servizi.