Art. 20. Compiti del Servizio geologico nazionale 1. Il Servizio geologico nazionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge, esercita le competenze previste all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, ed in particolare: a) rileva, aggiorna e pubblica la carta geologica d'Italia, utilizzando scale topografiche idonee alle diverse esigenze; b) rileva, aggiorna e pubblica carte geotematiche a varie scale; c) armonizza le altre attivita' di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale; d) acquisisce la documentazione e le informazioni geologiche, anche relative a studi effettuati dai diversi enti operanti sul territorio, al fine di costituire una banca dati nazionale, curandone all'occorrenza la gestione e garantendone la piu' ampia fruibilita'; e) raccoglie e cataloga i materiali di studio e le campionature, nonche' le pubblicazioni inerenti alle scienze della terra, curando la disponibilita' delle relative collezioni; f) esegue ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la previsione dei rischi geologici; g) esprime pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attivita' di competenza di enti locali, amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attivita' di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza. 2. Il Servizio geologico nazionale collabora all'attivita' di protezione civile ai fini dell'azione di prevenzione in occasione di calamita' naturali o di altre gravi emergenze. Per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale il Servizio geologico nazionale esercita altresi' i poteri previsti dall'art. 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464.