Art. 20. 
              Compiti del Servizio geologico nazionale 
  1. Il Servizio geologico nazionale, fermo restando quanto  disposto
dall'art. 9, comma 3, della legge, esercita  le  competenze  previste
all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in
data 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del  5
gennaio 1989, ed in particolare: 
    a) rileva, aggiorna  e  pubblica  la  carta  geologica  d'Italia,
utilizzando scale topografiche idonee alle diverse esigenze; 
    b) rileva, aggiorna e pubblica carte geotematiche a varie scale; 
    c) armonizza le altre attivita' di cartografia geologica di  enti
ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale; 
    d) acquisisce la documentazione  e  le  informazioni  geologiche,
anche relative a studi  effettuati  dai  diversi  enti  operanti  sul
territorio, al fine di costituire una banca dati nazionale, curandone
all'occorrenza la gestione e garantendone la piu' ampia fruibilita'; 
    e) raccoglie e cataloga i materiali di studio e le  campionature,
nonche' le pubblicazioni inerenti alle scienze della  terra,  curando
la disponibilita' delle relative collezioni; 
    f) esegue ricerche, controlli e studi applicativi  necessari  per
il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza
delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per  la
previsione dei rischi geologici; 
    g) esprime  pareri  nel  campo  delle  scienze  della  terra  nei
procedimenti relativi ad opere o ad attivita' di competenza  di  enti
locali, amministrazioni dello Stato anche  ad  ordinamento  autonomo,
regioni ed enti pubblici, ovvero ad  opere  o  attivita'  di  privati
soggette ad autorizzazione o vigilanza. 
  2. Il  Servizio  geologico  nazionale  collabora  all'attivita'  di
protezione civile ai fini dell'azione di prevenzione in occasione  di
calamita' naturali o di altre gravi  emergenze.  Per  lo  svolgimento
dell'attivita' istituzionale il Servizio geologico nazionale esercita
altresi' i poteri previsti dall'art. 3 della legge 4 agosto 1984,  n.
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