Art. 22. 
      Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale 
  1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le
competenze delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  provvede  al  rilevamento,  validazione,  archiviazione   e
pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e  idrografiche
interessanti il reticolo idrografico superficiale e  sotterraneo,  le
lagune, il clima marittimo,  i  livelli  marini  ed  i  litorali.  La
finalita' e' quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici  e
marittimi in rapporto alle necessita' della difesa del suolo ed  alle
proposte di utilizzazione delle risorse idriche,  in  attuazione  del
disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge. 
  2. Il  Servizio  idrografico  e  mareografico  nazionale  svolge  i
seguenti compiti: 
    a) provvede al rilievo  sistematico  e  alle  elaborazioni  delle
grandezze relative al clima terrestre; 
    b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua; 
    c) provvede al rilievo sistematico  ed  alle  elaborazioni  delle
grandezze relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido,  ai
deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonche' all'osservazione e  lo
studio dell'erosione superficiale; 
    d) provvede al rilievo sistematico  ed  alla  elaborazione  delle
grandezze relative al clima marittimo, allo stato dei litorali ed  ai
livelli marini; 
    e) fornisce al  consiglio  dei  direttori  gli  elementi  per  la
predisposizione  dei  criteri,  metodi  e   standars   di   raccolta,
elaborazione  e  consultazione  dei   dati   relativi   all'attivita'
conoscitiva, di cui all'art. 6, comma 3, lettera f); 
    f) fornisce  al  consiglio  dei  direttori  il  supporto  per  la
gestione del sistema informativo unico e delle reti di rilevamento  e
sorveglianza di cui all'art. 7; 
    g)  provvede  alla  pubblicazione  sistematica   degli   elementi
osservati  ed  elaborati;  provvede  inoltre  alla  pubblicazione  di
cartografie tematiche; 
    h) esamina ed esprime parere sulle domande di grandi  derivazioni
e sui progetti di opere civili idrauliche e di bonifica di competenza
statale; 
    i)  collabora  con  le  regioni,  gli  enti   competenti   e   le
amministrazioni locali, alla  tutela  delle  acque  dall'inquinamento
mediante l'accertamento della misura della quantita' e della qualita'
dei corpi idrici. 
  3.  Restano  affidati  al  Servizio  idrografico   e   mareografico
nazionale tutti i compiti demandati  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge  al  servizio  idrografico  ed  al  servizio  mareografico  del
Ministero dei lavori pubblici.