Art. 24. 
                Compiti del Servizio nazionale dighe 
  1. Il Servizio nazionale  dighe,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'art. 9, comma 3, della legge, in conformita' a  quanto  previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363,
nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della legge
2 febbraio 1974, n. 64, ed in particolare del  decreto  del  Ministro
dei  lavori  pubblici  24  marzo  1982,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n.  44  del  4  agosto  1982,  nonche'  delle  disposizioni
contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988, provvede: 
    a) alla redazione degli scenari degli incidenti probabili,  sulla
base dei quali dovranno essere redatti dai prefetti i relativi  piani
di emergenza; 
    b) all'esame dei progetti delle opere di  sbarramento  dei  corsi
d'acqua per la formazione di invasi e la  regolazione  dei  deflussi,
ivi comprese le  opere  di  ritenuta  destinate  alla  formazione  di
serbatoi  idrici  artificiali  realizzati  fuori  alveo,  anche   con
riferimento allo stato dei territori e  degli  insediamenti  posti  a
monte ed a valle del serbatoio; 
    c) all'esame dei progetti di varianti se l'opera  e'  stata  gia'
approvata o in corso di costruzione e delle loro  modifiche  se  gia'
costruita; 
    d) alla vigilanza sulla costruzione; 
    e) alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento
delle dighe in  esercizio  fin  dagli  invasi  sperimentali,  essendo
compresi, in tali attivita', i compiti che il decreto del  Presidente
della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363,  attribuisce  agli  uffici
del genio civile, salvo  quelli  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  ed
all'art. 7, comma 1, che restano attribuiti  agli  uffici  periferici
del Ministero dei lavori pubblici,  alle  regioni  ed  alle  province
autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze. 
  2. Il Servizio nazionale dighe altresi': 
    a) provvede alla realizzazione, in collaborazione con  gli  altri
Servizi tecnici nazionali, del sistema informativo unico  di  cui  al
comma 2 dell'art. 2 della legge; 
    b) collabora con il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  con  il
Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per  l'aggiornamento  delle
norme tecniche per la progettazione  e  costruzione  delle  dighe  di
ritenuta. 
  3. Per le opere di nuova costruzione o per modifiche,  varianti  ed
adeguamenti di quelle esistenti, il Servizio nazionale dighe: 
    a) esamina ed  esprime  parere  sul  progetto  di  massima  dello
sbarramento; valuta altresi', ai  sensi  dell'art.  10  della  legge,
l'attendibilita' delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni
tecniche proposte; 
    b) esamina il progetto esecutivo che invia  successivamente,  per
esame  e  parere,  al  Consiglio  superiore  dei   lavori   pubblici,
accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del  foglio  di
condizioni  per  la  costruzione  dello  sbarramento  e  delle  opere
accessorie; nei casi di limitata  importanza  il  Servizio  nazionale
dighe  puo'  procedere  direttamente  all'approvazione  dei  progetti
esecutivi; 
    c) verifica, prima dell'inizio della  costruzione,  l'adeguatezza
degli impianti di cantiere  per  l'approvvigionamento  dei  materiali
elementari e per la confezione e produzione di quelli composti  e  la
loro posa in opera; 
    d) rilascia il nulla  osta  all'inizio  della  costruzione  dello
sbarramento, previo accertamento  dello  stato  della  superficie  di
fondazione con  riferimento  alle  ipotesi  progettuali,  nonche'  ai
rilievi ed esplorazioni svolti  durante  la  fase  di  progettazione;
ordina eventuali ulteriori  accertamenti  per  completare  il  quadro
delle conoscenze; 
    e) segue le fasi costruttive dell'opera di  sbarramento  e  delle
opere accessorie,  raccogliendo  ed  ordinando,  con  la  continua  e
sistematica    sorveglianza    e    partecipazione    dell'assistente
governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e
posti in opera; 
    f) autorizza, previo parere della commissione  di  collaudo,  gli
invasi sperimentali; puo'  revocare  l'autorizzazione  o  variare  le
modalita',  rispettivamente,  per  manifestazioni  che  possano   far
dubitare della stabilita' delle opere o per riportare,  in  generale,
il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari; 
    g) approva, prima dell'inizio dei  lavori  di  costruzione  dello
sbarramento,   il   relativo   foglio   di    condizioni,    nonche',
successivamente, quello per l'esercizio e la manutenzione. 
  4. Per gli sbarramenti che non raggiungono i 10 metri di altezza  o
che  determinano  un  volume  di  invaso  inferiore  a   100.000   mc
l'attivita' del Servizio nazionale dighe e'  limitata  al  parere  ed
alla valutazione di cui alla lettera a) del comma 3. 
  5. Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le
fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto,  alla  vigilanza  sulle
operazioni di controllo del comportamento delle opere di  sbarramento
ed  accessorie  e  delle  zone   interessate   dall'invaso,   che   i
concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere. 
  6. L'attivita' di vigilanza, da  effettuare  avvalendosi  anche  di
esperti, si svolge con le seguenti modalita': 
    a) ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e  manufatti
accessori, serbatoio); 
    b) controllo sui sistemi di osservazione  e  misura,  promuovendo
l'installazione  dei  sistemi  moderni  per  l'osservazione  anche  a
distanza del comportamento statico e dinamico delle opere; 
    c) controllo delle analisi e delle  elaborazioni  degli  elementi
rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere; 
    d)  prescrizione  di  indagini   specifiche,   sperimentali   e/o
teoriche, per manifestazioni  di  eventi  singolari  o  misurati  che
consentano di interpretare i  fenomeni  e  di  individuare  eventuali
provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza; 
    e) promozione ed acquisizione degli studi sulle  conseguenze  sui
territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di
scarico della diga e per l'ipotetico crollo della diga stessa; 
    f) limitazione opportuna degli invasi in presenza di  circostanze
che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera
e segnalazione alla autorita' di protezione civile  ove  permanga  la
situazione di pericolo. 
  7. Per gli studi e ricerche  su  argomenti  specifici  il  Servizio
nazionale dighe puo' avvalersi, per la parte propriamente  idraulica,
del Centro sperimentale per modelli  idraulici  di  Voltabarozzo  del
Magistrato alle acque di Venezia.