Art. 26. 
               Compiti del Servizio sismico nazionale 
  1. Al Servizio sismico nazionale, fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 9, comma  3,  della  legge,  sono  attribuite  le  seguenti
competenze: 
    a) la raccolta sistematica in  occasione  di  eventi  sismici  di
tutte le informazioni di carattere macrosismico; tale attivita'  puo'
essere svolta anche all'estero per eventi maggiormente significativi; 
    b) la raccolta di informazioni inerenti la sismicita' storica del
territorio nazionale; 
    c) lo studio della propagazione delle onde sismiche in  relazione
alla natura geologica e geotecnica dei terreni; 
    d) l'individuazione degli elementi  necessari  al  consiglio  dei
direttori per la predisposizione dei criteri, metodi e  standards  di
raccolta,   elaborazione   e   consultazione   dei   dati    relativi
all'attivita' conoscitiva in campo sismico, di cui all'art. 6,  comma
3, lettera f); 
    e) il supporto al consiglio dei direttori  per  la  gestione  del
sistema informativo unico e delle reti di rilevamento e  sorveglianza
di  cui  all'art.  7,  relativamente  agli  aspetti  riguardanti   la
sismicita' del territorio nazionale; 
    f) lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti  e  gli  studi
teorico-sperimentali sui materiali, gli  elementi  costruttivi  e  le
tecnologie delle costruzioni da realizzarsi in zona sismica,  nonche'
le tecniche di intervento sulle costruzioni esistenti; 
    g) lo studio e la definizione di metodi per la valutazione  della
pericolosita' sismica del territorio,  con  particolare  riguardo  ai
criteri di macrozonazione e di microzonazione; 
    h) lo studio di metodi per la  definizione  e  il  rilievo  della
vulnerabilita' sismica del patrimonio edilizio costruito; 
    i) lo studio di metodi per la valutazione  del  rischio  sismico,
nonche' di criteri, strategie e priorita' per interventi  finalizzati
alla sua riduzione; 
    l) la formulazione di proposte al Ministero dei  lavori  pubblici
per la definizione e/o l'aggiornamento delle norme  tecniche  per  le
costruzioni e per la classificazione, di cui all'art. 3, della  legge
2 febbraio 1974, n. 64,  nonche'  la  formulazione  dei  criteri  per
l'acquisizione  degli  elementi  necessari  per  la  prevenzione  del
rischio sismico ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge  10
dicembre 1981, n. 741; 
    m) l'attivita' di informazione ed educazione nel settore, nonche'
di formazione  e  aggiornamento,  rivolta  ai  tecnici  operanti  nel
settore,  con  particolare  riferimento  all'evoluzione  del   quadro
normativo. 
  2. Sono fatti salvi i compiti  che  la  normativa  vigente  assegna
all'Istituto nazionale di geofisica, che concorre, ai sensi dell'art.
9, comma 3, della legge, all'organizzazione ed  alla  gestione  della
rete sismica nazionale.