Art. 26. Compiti del Servizio sismico nazionale 1. Al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge, sono attribuite le seguenti competenze: a) la raccolta sistematica in occasione di eventi sismici di tutte le informazioni di carattere macrosismico; tale attivita' puo' essere svolta anche all'estero per eventi maggiormente significativi; b) la raccolta di informazioni inerenti la sismicita' storica del territorio nazionale; c) lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni; d) l'individuazione degli elementi necessari al consiglio dei direttori per la predisposizione dei criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attivita' conoscitiva in campo sismico, di cui all'art. 6, comma 3, lettera f); e) il supporto al consiglio dei direttori per la gestione del sistema informativo unico e delle reti di rilevamento e sorveglianza di cui all'art. 7, relativamente agli aspetti riguardanti la sismicita' del territorio nazionale; f) lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni da realizzarsi in zona sismica, nonche' le tecniche di intervento sulle costruzioni esistenti; g) lo studio e la definizione di metodi per la valutazione della pericolosita' sismica del territorio, con particolare riguardo ai criteri di macrozonazione e di microzonazione; h) lo studio di metodi per la definizione e il rilievo della vulnerabilita' sismica del patrimonio edilizio costruito; i) lo studio di metodi per la valutazione del rischio sismico, nonche' di criteri, strategie e priorita' per interventi finalizzati alla sua riduzione; l) la formulazione di proposte al Ministero dei lavori pubblici per la definizione e/o l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni e per la classificazione, di cui all'art. 3, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonche' la formulazione dei criteri per l'acquisizione degli elementi necessari per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741; m) l'attivita' di informazione ed educazione nel settore, nonche' di formazione e aggiornamento, rivolta ai tecnici operanti nel settore, con particolare riferimento all'evoluzione del quadro normativo. 2. Sono fatti salvi i compiti che la normativa vigente assegna all'Istituto nazionale di geofisica, che concorre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, all'organizzazione ed alla gestione della rete sismica nazionale.