Art. 28. Servizio nazionale dighe 1. Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici continuano a svolgere le attivita' espletate in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI