Art. 28. 
                       Servizio nazionale dighe 
  1. Fino all'assegnazione del personale agli uffici  periferici  del
Servizio nazionale dighe, gli uffici  periferici  del  Ministero  dei
lavori pubblici continuano  a  svolgere  le  attivita'  espletate  in
applicazione delle disposizioni legislative e  regolamentari  vigenti
prima dell'entrata in vigore della legge. 
           Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                              ANDREOTTI