Art. 3. 
                             O r g a n i 
  1. Sono organi del sistema dei Servizi tecnici nazionali: 
    a) il Comitato dei Ministri di cui all'art.  4  della  legge,  di
seguito denominato "Comitato"; 
    b) il presidente del consiglio dei direttori; 
    c) il consiglio dei direttori; 
    d) i direttori dei Servizi; 
    e) i consigli scientifici.