Art. 3. O r g a n i 1. Sono organi del sistema dei Servizi tecnici nazionali: a) il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, di seguito denominato "Comitato"; b) il presidente del consiglio dei direttori; c) il consiglio dei direttori; d) i direttori dei Servizi; e) i consigli scientifici.