Art. 4. 
                      Il Comitato dei Ministri 
  1. Fatte salve le competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei
Ministri, nell'ambito del potere di alta vigilanza: 
    a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento  dei  Servizi
tecnici nazionali ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  della  legge  e
propone gli stanziamenti di cui all'art. 21,  comma  2,  lettera  d),
della stessa; 
    b) indica al consiglio dei direttori  le  eventuali,  concrete  e
puntuali misure da adottare; 
    c) esamina la relazione annuale sulla attivita' svolta ed  adotta
gli opportuni provvedimenti; 
    d) chiede informazioni a quanto  altro  ritenuto  necessario  per
l'esercizio delle funzioni attribuite. 
  2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti  parte  del
Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che  riguardino  i
relativi Dicasteri. 
  3. Il comitato si avvale per le funzioni di segreteria dell'ufficio
per il coordinamento amministrativo della  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri.