Art. 4. Il Comitato dei Ministri 1. Fatte salve le competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri, nell'ambito del potere di alta vigilanza: a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi tecnici nazionali ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera d), della stessa; b) indica al consiglio dei direttori le eventuali, concrete e puntuali misure da adottare; c) esamina la relazione annuale sulla attivita' svolta ed adotta gli opportuni provvedimenti; d) chiede informazioni a quanto altro ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni attribuite. 2. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri. 3. Il comitato si avvale per le funzioni di segreteria dell'ufficio per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.