Art. 5. Il presidente del consiglio dei direttori 1. Il presidente del consiglio dei direttori: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Ministri; b) trasmette al Comitato, con eventuali osservazioni, le relazioni annuali sull'attivita' dei servizi; c) convoca e presiede il consiglio dei direttori; d) da' attuazione alle deliberazioni del consiglio dei direttori; e) sovraintende al servizio di segreteria del consiglio dei direttori.