Art. 5. 
              Il presidente del consiglio dei direttori 
  1. Il presidente del consiglio dei direttori: 
    a)  cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  Comitato   dei
Ministri; 
    b)  trasmette  al  Comitato,  con  eventuali   osservazioni,   le
relazioni annuali sull'attivita' dei servizi; 
    c) convoca e presiede il consiglio dei direttori; 
    d) da' attuazione alle deliberazioni del consiglio dei direttori;
e)  sovraintende  al  servizio  di  segreteria  del   consiglio   dei
direttori.