Art. 6. 
                     Il consiglio dei direttori 
  1. Il consiglio dei direttori assicura: 
    a) il raccordo delle attivita' di studio e ricerca, di intervento
operativo,  di  consulenza  e  degli  altri   compiti   istituzionali
assegnati a ciascuno dei Servizi; 
    b)  il  coordinamento  delle  attivita'  e  l'integrazione  delle
conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all'art.  9,
comma 7, della legge; 
    c)  l'armonizzazione  dell'attivita'  dei  Servizi  tecnici   dei
soggetti di cui all'art. 1, comma  4,  della  legge  con  quella  dei
singoli servizi, allo scopo di assicurare la  necessaria  omogeneita'
ed  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni   d'interventi;   allo
svolgimento di tali funzioni concorrono,  nell'ambito  delle  proprie
attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano.
2. Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna  le  informazioni
sulla consistenza e sulle modalita' di funzionamento dei  sistemi  di
controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti  di  cui
all'art. 1, comma 4, della legge. Allo svolgimento di  tali  funzioni
concorrono nell'ambito delle proprie attribuzioni  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano. 
  3. Il Consiglio dei direttori in particolare: 
    a) propone al  Comitato  dei  Ministri  gli  atti  d'indirizzo  e
coordinamento dell'attivita' dei Servizi; 
    b) verifica la coerenza dei programmi  triennali  ed  annuali  di
attivita' dei Servizi, nonche' la  loro  conformita'  agli  indirizzi
espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative  correzioni
ed integrazioni; 
    c) verifica la compatibilita' dei programmi  di  attivita'  degli
altri soggetti di cui all'art. 9, comma 7, della legge e  propone  al
Comitato  dei  Ministri  l'adozione  delle  misure   necessarie   per
assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi; 
    d) esprime parere sugli atti  amministrativi,  da  adottarsi  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  che  non  debbano
essere  preventivamente  sottoposti  al  parere  del   consiglio   di
amministrazione; 
    e)  esprime  pareri  su  tutte  le  questioni  sottopostegli  dal
Comitato dei Ministri; 
    f)  predispone  criteri,  metodi   e   standards   di   raccolta,
elaborazione  e  consultazione  dei   dati   relativi   all'attivita'
conoscitiva dei Servizi; 
    g) assicura il coordinamento degli organismi di cui  all'art.  9,
comma 7, della  legge  nella  predisposizione  e  l'aggiornamento  di
criteri,  metodi  e  standards  per  lo  svolgimento   dell'attivita'
conoscitiva,   predisponendo    le    relazioni    illustrative    di
accompagnamento. 
  4. Il consiglio dei direttori puo'  invitare  alle  proprie  sedute
esperti.