Art. 6. Il consiglio dei direttori 1. Il consiglio dei direttori assicura: a) il raccordo delle attivita' di studio e ricerca, di intervento operativo, di consulenza e degli altri compiti istituzionali assegnati a ciascuno dei Servizi; b) il coordinamento delle attivita' e l'integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche tra gli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge; c) l'armonizzazione dell'attivita' dei Servizi tecnici dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge con quella dei singoli servizi, allo scopo di assicurare la necessaria omogeneita' ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni d'interventi; allo svolgimento di tali funzioni concorrono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 2. Il consiglio dei direttori acquisisce e aggiorna le informazioni sulla consistenza e sulle modalita' di funzionamento dei sistemi di controllo e sorveglianza del territorio gestiti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge. Allo svolgimento di tali funzioni concorrono nell'ambito delle proprie attribuzioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 3. Il Consiglio dei direttori in particolare: a) propone al Comitato dei Ministri gli atti d'indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei Servizi; b) verifica la coerenza dei programmi triennali ed annuali di attivita' dei Servizi, nonche' la loro conformita' agli indirizzi espressi dal Comitato dei Ministri ed apporta le relative correzioni ed integrazioni; c) verifica la compatibilita' dei programmi di attivita' degli altri soggetti di cui all'art. 9, comma 7, della legge e propone al Comitato dei Ministri l'adozione delle misure necessarie per assicurare il loro coordinamento con i programmi dei Servizi; d) esprime parere sugli atti amministrativi, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non debbano essere preventivamente sottoposti al parere del consiglio di amministrazione; e) esprime pareri su tutte le questioni sottopostegli dal Comitato dei Ministri; f) predispone criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi all'attivita' conoscitiva dei Servizi; g) assicura il coordinamento degli organismi di cui all'art. 9, comma 7, della legge nella predisposizione e l'aggiornamento di criteri, metodi e standards per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva, predisponendo le relazioni illustrative di accompagnamento. 4. Il consiglio dei direttori puo' invitare alle proprie sedute esperti.