Art. 7. 
Sistema informativo unico e rete nazionale integrati di rilevamento e
                            sorveglianza 
  1. Il sistema informativo unico  costituisce  l'integrazione  delle
banche dati, delle conoscenze e  degli  studi  resi  disponibili  dai
Servizi,  dagli  altri  soggetti  rappresentati  nel  consiglio   dei
direttori e dai soggetti di cui all'art. 1,  comma  4,  della  legge,
nonche'  da  altri  organismi  pubblici  che  disimpegnano   funzioni
connesse con la difesa del suolo. 
  2. La rete nazionale di rilevamento e sorveglianza  costituisce  un
sistema articolato di reti i cui nodi si identificano con i Servizi e
con gli altri organismi di cui al comma 1. 
  3. Nella realizzazione del sistema informativo unico e  della  rete
nazionale, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 osservano gli standards e
le prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 della legge. 
  4. Il consiglio dei direttori assicura il funzionamento del sistema
informativo unico e della rete nazionale integrati di  rilevamento  e
sorveglianza in conformita' alle  deliberazioni  di  cui  all'art.  4
della legge, secondo i seguenti criteri generali: 
    a) le attrezzature e le apparecchiature del sistema devono essere
reciprocamente compatibili; 
    b) le informazioni contenute nel sistema appartengono ai soggetti
da cui provengono e possono essere utilizzate, nel loro complesso, da
ciascuno  dei  servizi  per  lo  svolgimento   dei   propri   compiti
istituzionali; 
    c) le  informazioni  contenute  nel  sistema  sono  suddivise  in
livelli di accessibilita' e rese  disponibili  a  livelli  di  utenza
diversificati. L'articolazione  di  tali  livelli  e'  stabilita  dal
consiglio dei direttori. 
  5. Le categorie ed i tipi di informazioni che  non  possono  essere
messi  a  disposizione  dei  soggetti  esterni  al  sistema   vengono
individuati dal Comitato dei Ministri. 
  6. All'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  possono  essere
affidati, mediante convenzione, i servizi  tecnico-commerciali  e  di
collegamento con l'utenza esterna relativi alle  banche  dati  ed  ai
prodotti cartografici ed editoriali di  pertinenza  del  sistema  dei
Servizi. 
  7. Il consiglio dei  direttori,  ai  fini  dell'accertamento  della
congruenza con i programmi di ottimazione del sistema di monitoraggio
del  territorio   nonche'   della   corrispondenza   agli   standards
tecnico-funzionali prefissati  dal  Comitato  dei  Ministri,  esprime
parere sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti  di
rilevamento e sorveglianza, anche non inserite nella  rete  nazionale
di rilevamento, ovvero per l'ampliamento o integrazione di reti  gia'
esistenti, da parte dei soggetti di cui all'art. 1,  comma  4,  della
legge. 
  8. Il consiglio dei direttori  puo'  avvalersi,  per  le  questioni
concernenti  l'informatizzazione  del   sistema,   dell'ufficio   per
l'informatica,  la  telematica  e   l'automazione   d'ufficio   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.