Art. 2. 1. L'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e' cosi' integrato: " i) in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, n. 5), intenda sostenere la prova obbligatoria scritta".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1252/1971, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 2 (Domanda di ammissione al concorso). - Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare: a) la data ed il luogo di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime; d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonche' i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; e) il titolo di studio; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) i titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali siano in possesso; i) in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, n. 5), intenda sostenere la prova obbligatoria scritta. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorita' diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio. Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione relativa ai titoli di cui alla precedente lettera h) nonche' un certificato medico da cui risulti che egli e' di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che e' in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante e' residente all'estero, da un medico di fiducia della autorita' diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneita' fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso".