Art. 2.
  1.  L'art.  2,  comma  secondo,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e' cosi' integrato:
   "  i)  in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo art. 5,
comma 2, n. 5), intenda sostenere la prova obbligatoria scritta".
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  2 del D.P.R. n. 1252/1971, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  2  (Domanda  di ammissione al concorso). - Per la
          presentazione delle domande di ammissione al concorso  deve
          essere  assegnato  nel  bando  un  termine  non inferiore a
          quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando
          stesso nella Gazzetta Ufficiale.
             Nella   domanda   gli   aspiranti  al  concorso  debbono
          dichiarare:
               a) la data ed il luogo di nascita;
               b) il possesso della cittadinanza italiana;
               c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali
          ovvero i motivi della non iscrizione o della  cancellazione
          delle liste medesime;
               d)  le  eventuali  condanne  penali riportate comprese
          quelle inflitte all'estero, nonche' i  procedimenti  penali
          pendenti in Italia o all'estero;
               e) il titolo di studio;
               f)  la  loro  posizione  nei  riguardi  degli obblighi
          militari;
               g)  i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
          amministrazioni e le cause  di  risoluzione  di  precedenti
          rapporti di pubblico impiego;
               h)  i  titoli indicati nel successivo art. 4 dei quali
          siano in possesso;
              i)  in quale lingua, tra quelle indicate nel successivo
          art.  5,  comma  2,  n.  5),  intenda  sostenere  la  prova
          obbligatoria scritta.
             La  firma  in calce alla domanda deve essere autenticata
          da un  notaio  o  dal  segretario  comunale  del  luogo  di
          residenza   dell'aspirante;   qualora   questi   si   trovi
          all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorita'
          diplomatica   o  consolare  italiana.   Per  il  dipendente
          statale e'  sufficiente  il  visto  del  capo  dell'ufficio
          presso il quale presta servizio.
             Alla domanda l'aspirante deve allegare la documentazione
          relativa ai  titoli  di  cui  alla  precedente  lettera  h)
          nonche' un certificato medico da cui risulti che egli e' di
          sana  e  robusta  costituzione  fisica,   con   l'esplicita
          specificazione  che  e'  in  grado  di affrontare qualsiasi
          clima  e  non  ha  imperfezioni  fisiche   che   siano   di
          impedimento  o  di pregiudizio all'esercizio delle funzioni
          proprie  della  carriera.  Il   certificato   deve   essere
          rilasciato  da un medico militare, dal medico provinciale o
          dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se
          l'aspirante  e'  residente  all'estero,  da  un  medico  di
          fiducia della autorita' diplomatica o  consolare  italiana,
          cui  spetta  di  autenticarlo  ed  eventualmente  tradurlo.
          L'amministrazione si  riserva  di  accertare  il  requisito
          dell'idoneita'   fisica  in  qualsiasi  momento  anche  nei
          riguardi dei vincitori del concorso stesso".