Art. 3. 1. L'art. 5, comma secondo, numeri 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e' sostituito dai seguenti: "4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico bilingue); 5) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, russa, spagnola e tedesca (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico bilingue)".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 1252/1971, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 25 novembre 1981, n. 855, e dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5 (Prove obbligatorie). - Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale: essi tendono ad accertare la preparazione, la maturita' e l'attitudine del candidato. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 1) storia moderna e contemporanea; 2) economia politica e politica economica; 3) diritto internazionale pubblico; 4) lingua inglese (composizione o sintesi con l'uso dei dizionario-lessico bilingue); 5) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, russa, spagnola e tedesca (composizione o sintesi con l'uso del dizionario-lessico bilingue). La prova orale verte sulle materie che hanno formulato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: 1) diritto internazionale privato e diritto interno in materia internazionale; 2) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo) e cenni sulle principali costituzioni straniere; 3) nozioni istituzionali di diritto civile; 4) geografia politica ed economica; 5) storia delle dottrine politiche. L'esame orale nelle lingue obbligatorie consiste essenzialmente in una conversazione nelle lingue stesse. La prova orale e' comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che e' proprio della carriera diplomatica, nonche' la sua capacita' di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale".