Art. 4. 1. L'art. 8, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e' sostituito dal seguente: "I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali nelle lingue francese, russa, spagnola e tedesca, ad esclusione di quella scelta come seconda prova obbligatoria, o in altra indicata dal bando". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 7
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 1252/1971, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 8 (Prove facoltative). - I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali nelle lingue francese, russa, spagnola e tedesca, ad esclusione di quella scelta come seconda prova obbligatoria, o in altra indicata dal bando. Per ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,90 centesimi. Il punteggio attribuito per le prove facoltative si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreche' il candidato sia risultato idoneo".