Art. 4.
  1.  L'art.  8,  comma  primo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e' sostituito dal seguente:
  "I  candidati  possono  chiedere  nella  domanda  di  ammissione al
concorso di sostenere prove facoltative orali nelle lingue  francese,
russa,  spagnola  e  tedesca,  ad  esclusione  di  quella scelta come
seconda prova obbligatoria, o in altra indicata dal bando".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991
  Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 7
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  8 del D.P.R. n. 1252/1971, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  8  (Prove  facoltative).  -  I  candidati possono
          chiedere  nella  domanda  di  ammissione  al  concorso   di
          sostenere  prove  facoltative  orali nelle lingue francese,
          russa, spagnola e tedesca, ad esclusione di  quella  scelta
          come  seconda  prova  obbligatoria, o in altra indicata dal
          bando.
             Per  ciascuna di tali prove il candidato puo' conseguire
          fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la  sufficienza  di
          almeno 0,90 centesimi.
             Il  punteggio  attribuito  per  le  prove facoltative si
          aggiunge alla votazione complessiva riportata  nelle  prove
          obbligatorie,   sempreche'   il   candidato  sia  risultato
          idoneo".