IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 5 luglio 1990, n. 172, recante "Norme di modifica ed
integrative  della  legge  8  maggio  1985,  n.  205,  sui   comitati
dell'emigrazione italiana;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare,  secondo  quanto previsto
dall'art. 15  della  citata  legge  5  luglio  1990,  n.  172,  norme
regolamentari  di  modifica  del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6  settembre  1985  contenente  norme  regolamentari  di
esecuzione  della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla "Istituzione dei
comitati dell'emigrazione italiana";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 6 dicembre 1990;
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la richiesta del Consiglio di
Stato sulla opportunita' di  elaborare  un  testo  comprensivo  delle
disposizioni  tuttora  vigenti  contenute  nel precedente decreto del
Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  data  6  settembre  1985,
attesa l'urgenza di emanare il regolamento essendo state gia' indette
le elezioni dei Comites;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 gennaio e 6 marzo 1991;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nel presente decreto si intende con il termine "legge" la legge
n. 205 dell'8 maggio 1985, cosi' come modificata ed  integrata  dalla
legge  n.  172  del  5  luglio  1990, contenente norme di modifica ed
integrative della legge 8 maggio 1985,  n.  205,  e  con  il  termine
"regolamento" si intendono le norme regolamentari di esecuzione della
legge 8 maggio 1985, n. 205, emanate con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costitutione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  dell'art. 15 della legge n. 172/1990 e' il
          seguente:
             "Art.   15.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del Ministro degli  affari  esteri,
          di  concerto  con  il  Ministro dell'interno, entro quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          sono   emanate  le  norme  di  esecuzione  a  modifica  del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985".