IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 5 luglio 1990, n. 172, recante "Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana; Considerata la necessita' di emanare, secondo quanto previsto dall'art. 15 della citata legge 5 luglio 1990, n. 172, norme regolamentari di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985 contenente norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, sulla "Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del Consiglio di Stato sulla opportunita' di elaborare un testo comprensivo delle disposizioni tuttora vigenti contenute nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, attesa l'urgenza di emanare il regolamento essendo state gia' indette le elezioni dei Comites; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 gennaio e 6 marzo 1991; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Nel presente decreto si intende con il termine "legge" la legge n. 205 dell'8 maggio 1985, cosi' come modificata ed integrata dalla legge n. 172 del 5 luglio 1990, contenente norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, e con il termine "regolamento" si intendono le norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n. 205, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1985.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costitutione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 15 della legge n. 172/1990 e' il seguente: "Art. 15. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme di esecuzione a modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985".