Art. 10.
  1. Dopo l'art. 38 del regolamento e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  39.  -  I  rimborsi  spese  di  viaggio  per  i  membri  che
partecipano alle riunioni dei comitati e alle riunioni congiunte  con
l'ufficio  consolare,  ovvero  con la rappresentanza diplomatica, ove
ricorrano le condizioni di cui all'art.  1,  comma  2,  della  legge,
dietro  presentazione dei relativi documenti giustificativi per l'uso
del mezzo di trasporto pubblico meno costoso,  sono  posti  a  carico
delle spese di funzionamento dei comitati.".
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n.
          205/1985 si veda in nota all'art. 3.