Art. 11.
  L'art. 4 del regolamento e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 marzo 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1991
  Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 16
 
          Note all'art. 11:
             -  L'art.  4  del  regolamento  approvato con D.P.C.M. 6
          settembre 1985 era cosi' formulato:
             "Art.  4  (Elenco  degli elettori). - Nell'elenco di cui
          all'art. 14  della  legge,  vengono  iscritti  i  cittadini
          italiani   residenti   nella   circoscrizione  dell'ufficio
          consolare, purche' in possesso di passaporto valido,  o  di
          altro  documento italiano valido per l'espatrio, o di altro
          documento attestante il possesso attuale della cittadinanza
          italiana,  nonche'  di  idonea documentazione attestante la
          loro residenza  nella  predetta  circoscrizione  da  almeno
          dodici  mesi,  e  che dichiarino, a norma dell'art. 2 della
          legge 4 gennaio 1968, n.  15, di essere elettori  ai  sensi
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica  20   marzo   1967,   n.   223,   e   successive
          modificazioni.
             L'elenco   viene  compilato  dall'ufficio  consolare,  e
          dovra' contenere, oltre agli elementi di cui  all'art.  14,
          primo  comma,  della  legge,  l'indicazione  dei  documenti
          esibiti e della  dichiarazione  presentata,  ai  sensi  del
          comma precedente, e della data di iscrizione.
             Dopo  l'entrata  in vigore della legislazione in materia
          di registrazione anagrafica dei cittadini  residenti  nelle
          circoscrizioni consolari, la compilazione dell'elenco degli
          elettori di cui al presente  articolo  verra'  disciplinata
          con apposite norme.
             Ai   fini   delle  operazioni  del  comitato  elettorale
          circoscrizionale, costituito ai sensi dell'art. 17, secondo
          comma,  della legge, il capo dell'ufficio consolare tiene a
          disposizione  dello  stesso  comitato  elettorale  l'elenco
          degli elettori".
             -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 13 e 14 della
          legge n.  205/1985, come sostituiti, rispettivamente, dagli
          articoli 11 e 12 della legge n. 172/1990, che sostituiscono
          l'abrogato art. 4 del D.P.C.M.  6 settembre 1985:
             "Art. 13 (Elettorato attivo). - 1. Hanno diritto al voto
          i  cittadini  italiani  iscritti  negli  schedari  di   cui
          all'art.  6,  comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470,
          che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione
          consolare  e  che  siano  elettori ai sensi del testo unico
          delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato
          attivo   e  per  la  tenuta  e  la  revisione  delle  liste
          elettorali, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   20   marzo   1967,   n.   223,   e  successive
          modificazioni.
             Art.  14  (Elenco  degli  elettori).  -  1.  Presso ogni
          ufficio consolare e' compilato un  elenco  degli  elettori,
          ove  vengono  registrati  il cognome, il nome, la data e il
          luogo di nascita,  nonche'  la  data  di  assunzione  della
          residenza  nel territorio della circoscrizione consolare di
          ciascun elettore.
              2.  L'iscrizione  avviene  d'ufficio  sulla  base dello
          schedario di cui  all'art.  6,  comma  6,  della  legge  27
          ottobre 1988, n. 470.
              3. L'elenco e' pubblico ed e' aggiornato periodicamente
          dall'ufficio consolare.
              4.  Le  iscrizioni  si  chiudono  il  trentesimo giorno
          precedente le elezioni.
              5.  Tuttavia  i  cittadini  che  non risultino iscritti
          negli elenchi possono comprovare il possesso dei  requisiti
          di  cui all'art. 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa
          ai sensi dell'art. 2 della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,
          anche  successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero
          resa nei locali del  seggio,  il  giorno  della  votazione,
          davanti al presidente del seggio stesso".