Art. 11. L'art. 4 del regolamento e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1991 Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 16
Note all'art. 11: - L'art. 4 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985 era cosi' formulato: "Art. 4 (Elenco degli elettori). - Nell'elenco di cui all'art. 14 della legge, vengono iscritti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare, purche' in possesso di passaporto valido, o di altro documento italiano valido per l'espatrio, o di altro documento attestante il possesso attuale della cittadinanza italiana, nonche' di idonea documentazione attestante la loro residenza nella predetta circoscrizione da almeno dodici mesi, e che dichiarino, a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. L'elenco viene compilato dall'ufficio consolare, e dovra' contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 14, primo comma, della legge, l'indicazione dei documenti esibiti e della dichiarazione presentata, ai sensi del comma precedente, e della data di iscrizione. Dopo l'entrata in vigore della legislazione in materia di registrazione anagrafica dei cittadini residenti nelle circoscrizioni consolari, la compilazione dell'elenco degli elettori di cui al presente articolo verra' disciplinata con apposite norme. Ai fini delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge, il capo dell'ufficio consolare tiene a disposizione dello stesso comitato elettorale l'elenco degli elettori". - Si trascrive il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 205/1985, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 della legge n. 172/1990, che sostituiscono l'abrogato art. 4 del D.P.C.M. 6 settembre 1985: "Art. 13 (Elettorato attivo). - 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti negli schedari di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che siano residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che siano elettori ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni. Art. 14 (Elenco degli elettori). - 1. Presso ogni ufficio consolare e' compilato un elenco degli elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonche' la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore. 2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dello schedario di cui all'art. 6, comma 6, della legge 27 ottobre 1988, n. 470. 3. L'elenco e' pubblico ed e' aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare. 4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni. 5. Tuttavia i cittadini che non risultino iscritti negli elenchi possono comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche successivamente al termine di cui al comma 4, ovvero resa nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al presidente del seggio stesso".