Art. 3. 1. I compiti e le attribuzioni assegnati al capo dell'ufficio consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza diplomatica o ad un funzionario da questi delegato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge.
Nota all'art. 3: - Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 172/1990, prevede che: "Nei Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero e' costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli uffici consolari vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione".