Art. 3.
  1.  I  compiti  e  le  attribuzioni  assegnati al capo dell'ufficio
consolare dal regolamento vengono estesi al capo della rappresentanza
diplomatica  o  ad un funzionario da questi delegato ove ricorrano le
condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985, come
          sostituito dall'art. 1 della  legge  n.  172/1990,  prevede
          che:  "Nei  Paesi in cui risiedono almeno tremila cittadini
          italiani e nei quali non siano istituiti  uffici  consolari
          di  prima  categoria, il comitato degli italiani all'estero
          e' costituito presso la missione diplomatica. In tal  caso,
          le  funzioni  assegnate  dalla  presente  legge agli uffici
          consolari  vengono  svolte  dalla   cancelleria   consolare
          esistente  presso la competente missione diplomatica e sono
          esercitate da  un  funzionario  della  cancelleria  stessa,
          all'uopo delegato dal capo missione".