Art. 4.
  1.  Il  terzo  comma  dell'art. 3 del regolamento e' sostituito dal
seguente:
  "  3.  Il  Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei
comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di
prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge,
nei quali, sulla base degli accertamenti  risultanti  dalle  predette
comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.".
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  3 del regolamento approvato con
          D.P.C.M.  6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  3 (Consistenza delle comunita' italiane residenti
          all'estero nelle circoscrizioni degli uffici  consolari  di
          prima  categoria). - Ai fini dell'applicazione della legge,
          e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6 e 16, il capo  di
          ciascun  ufficio  consolare  di prima categoria comunica al
          Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di  ogni
          anno,  la  consistenza  della  comunita' italiana residente
          nella rispettiva circoscrizione al  31  dicembre  dell'anno
          precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso.
             Per   le   prime  elezioni  dei  COMITES,  le  anzidette
          comunicazioni devono pervenire al  Ministero  degli  affari
          esteri   entro  il  10  gennaio  1986,  e'  riferirsi  alla
          consistenza delle rispettive comunita' al 31 dicembre 1985.
            Il  Ministro  degli affari esteri dispone che le elezioni
          dei  comitati  abbiano  luogo  nelle  circoscrizioni  degli
          uffici  consolari  di  prima  categoria o nei Paesi, di cui
          all'art. 1, comma 2, della legge,  nei  quali,  sulla  base
          degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni,
          risiedano almeno tremila cittadini italiani".
             -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n.
          205/1985 si veda in nota all'art. 3.