Art. 4. 1. Il terzo comma dell'art. 3 del regolamento e' sostituito dal seguente: " 3. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani.".
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3 (Consistenza delle comunita' italiane residenti all'estero nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria). - Ai fini dell'applicazione della legge, e, in particolare, dei suoi articoli 1, 6 e 16, il capo di ciascun ufficio consolare di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza della comunita' italiana residente nella rispettiva circoscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto risulta all'ufficio stesso. Per le prime elezioni dei COMITES, le anzidette comunicazioni devono pervenire al Ministero degli affari esteri entro il 10 gennaio 1986, e' riferirsi alla consistenza delle rispettive comunita' al 31 dicembre 1985. Il Ministro degli affari esteri dispone che le elezioni dei comitati abbiano luogo nelle circoscrizioni degli uffici consolari di prima categoria o nei Paesi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge, nei quali, sulla base degli accertamenti risultanti dalle predette comunicazioni, risiedano almeno tremila cittadini italiani". - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3.