Art. 5.
  1.   Il  secondo  comma  dell'art.  10  del  regolamento  e'  cosi'
sostituito:
  "  2.  Le  schede  di  votazione,  di  tipo  unico  e  di carta non
trasparente, devono avere le caratteristiche di  cui  all'allegato  A
della  legge  16  agosto  1986, n. 530, e all'allegato B del presente
regolamento.".
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art. 10 del regolamento approvato con
          D.P.C.M.  6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   10   (Stampa  delle  liste  e  delle  schede  di
          votazione).  -  Il  comitato  elettorale  circoscrizionale,
          compiuti  gli  adempimenti previsti al precedente articolo,
          provvede:
              1)  alla  stampa delle liste dei candidati, in un unico
          manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;
              2)  alla stampa delle schede di votazione e degli altri
          stampati occorrenti.
            Le  schede  di  votazione,  di  tipo unico e di carta non
          trasparente,  devono  avere  le  caratteristiche   di   cui
          all'allegato  A  della  legge  16  agosto  1986,  n. 530, e
          allegato B del presente regolamento.
             Il  manifesto  di  cui  al punto 1 del primo comma viene
          portato a conoscenza della collettivita' italiana  mediante
          l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo
          d'informazione".
             -  La  legge  n.  530/1986 reca: "Modifiche alla legge 8
          maggio 1985, n. 205, ed alle relative  norme  regolamentari
          di  esecuzione,  in  materia di prime elezioni dei comitati
          dell'emigrazione italiana".  L'allegato A  di  detta  legge
          sostituisce  l'allegato  A  al regolamento approvato con il
          D.P.C.M. 6 settembre 1985, dianzi citato.