Art. 5. 1. Il secondo comma dell'art. 10 del regolamento e' cosi' sostituito: " 2. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e all'allegato B del presente regolamento.".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 10 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10 (Stampa delle liste e delle schede di votazione). - Il comitato elettorale circoscrizionale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente articolo, provvede: 1) alla stampa delle liste dei candidati, in un unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime; 2) alla stampa delle schede di votazione e degli altri stampati occorrenti. Le schede di votazione, di tipo unico e di carta non trasparente, devono avere le caratteristiche di cui all'allegato A della legge 16 agosto 1986, n. 530, e allegato B del presente regolamento. Il manifesto di cui al punto 1 del primo comma viene portato a conoscenza della collettivita' italiana mediante l'affissione all'albo consolare, ed ogni altro idoneo mezzo d'informazione". - La legge n. 530/1986 reca: "Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana". L'allegato A di detta legge sostituisce l'allegato A al regolamento approvato con il D.P.C.M. 6 settembre 1985, dianzi citato.