Art. 6. 1. Il quarto comma dell'art. 17 del regolamento e' cosi' sostituito: " 4. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura.".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 17 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 17 (Votazione). - Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione al seggio, indipendentemente da quello d'iscrizione nelle liste. Per l'ammissione al voto si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge. Riconosciuta l'identita' dell'elettore, il presidente, o il vice presidente, estrae dalla scatola una scheda, controlla che sia stata autenticata con la firma di uno scrutatore, e la consegna all'elettore unitamente alla matita. L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno sul contrassegno o sull'intestazione della lista prescelta. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo sulle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima, o anche soltanto i numeri con i quali i predetti candidati sono contrassegnati nella lista. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee tracciate dalla precedente piegatura. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nell'urna. Uno dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista degli elettori. Le schede prive della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono piu' votare. Se l'elettore non vota presso il tavolo riservato alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, puo' chiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima. Il presidente deve immediatamente sostituire nella scatola la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e autenticata con la firma di uno scrutatore. Della consegna della nuova scheda e' fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore. Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono annullate e firmate dal presidente per essere incluse nel plico di cui al n. 1) del terzo comma del successivo art. 23".