Art. 6.
  1.   Il   quarto  comma  dell'art.  17  del  regolamento  e'  cosi'
sostituito:
  "  4.  L'elettore  si  reca  al tavolo riservato alla votazione per
esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno  sul
contrassegno  o  sull'intestazione  della  lista  prescelta.  Il voto
preferenziale viene espresso dall'elettore scrivendo  sulle  apposite
righe  tracciate  sotto  il contrassegno della lista votata il nome e
cognome o solo il cognome  dei  candidati  preferiti  compresi  nella
lista  medesima,  o  anche  soltanto  i numeri con i quali i predetti
candidati  sono  contrassegnati  nella  lista.  L'elettore  deve  poi
piegare  la  scheda  secondo  le  linee  tracciate  dalla  precedente
piegatura.".
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art. 17 del regolamento approvato con
          D.P.C.M.  6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  17  (Votazione).  -  Gli  elettori sono ammessi a
          votare   nell'ordine   di    presentazione    al    seggio,
          indipendentemente da quello d'iscrizione nelle liste.
             Per l'ammissione al voto si applicano le norme di cui al
          secondo comma dell'art. 20 della legge.
             Riconosciuta l'identita' dell'elettore, il presidente, o
          il  vice  presidente,  estrae  dalla  scatola  una  scheda,
          controlla  che  sia  stata  autenticata con la firma di uno
          scrutatore, e  la  consegna  all'elettore  unitamente  alla
          matita.
            L'elettore si reca al tavolo riservato alla votazione per
          esprimere il voto tracciando sulla scheda con la matita  un
          segno  sul  contrassegno  o  sull'intestazione  della lista
          prescelta.   Il   voto   preferenziale    viene    espresso
          dall'elettore  scrivendo  sulle  apposite  righe  tracciate
          sotto il contrassegno della lista votata il nome e  cognome
          o  solo  il  cognome dei candidati preferiti compresi nella
          lista medesima, o anche soltanto i numeri  con  i  quali  i
          predetti   candidati   sono   contrassegnati  nella  lista.
          L'elettore deve poi piegare  la  scheda  secondo  le  linee
          tracciate dalla precedente piegatura.
             Compiuta  l'operazione  di  voto, l'elettore consegna la
          scheda piegata e la matita  al  presidente  che  depone  la
          scheda nell'urna.
             Uno  dei componenti del seggio attesta che l'elettore ha
          votato apponendo la  propria  firma  nell'apposita  colonna
          della lista degli elettori.
             Le  schede  prive  della firma dello scrutatore non sono
          poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate  non
          possono piu' votare.
             Se  l'elettore  non vota presso il tavolo riservato alla
          votazione,  il  presidente   deve   ritirare   la   scheda,
          dichiararne  la  nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso
          al voto.
             Se  l'elettore  riscontra che la scheda consegnatagli e'
          deteriorata, ovvero egli  stesso,  per  negligenza  o  caso
          fortuito, l'abbia deteriorata, puo' chiederne al presidente
          una seconda, restituendo pero' la prima. Il presidente deve
          immediatamente  sostituire  nella scatola la seconda scheda
          consegnata all'elettore con un'altra  che  viene  prelevata
          dal  pacco delle schede residue, e autenticata con la firma
          di uno scrutatore. Della consegna  della  nuova  scheda  e'
          fatta  annotazione  nella  lista del seggio accanto al nome
          dell'elettore.
             Le  schede  di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e
          nono sono annullate e firmate  dal  presidente  per  essere
          incluse  nel  plico  di  cui  al  n. 1) del terzo comma del
          successivo art. 23".