Art. 7. 1. All'art. 29 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi: " 6. Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge - chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge. 7. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989.".
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 29 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 29 (Prima seduta del COMITES - Elezione del presidente Nomina del segretario). - La prima seduta COMITES, convocata a termini del precedente art. 26, si tiene entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle operazioni del comitato elettorale circoscrizionale, ed e' presieduta dal membro che ha ottenuto la piu' elevata cifra individuale. In caso di parita' di cifre individuali piu' elevate fra piu' membri, la seduta e' presieduta dal piu' anziano di eta' fra questi ultimi. Funge da segretario il membro del COMITES piu' giovane di eta'. Il COMITES elegge, quindi, a norma dell'art. 10, primo comma, della legge, il presidente, come assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta. Nel prosieguo della stessa seduta, viene nominato, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge, il segretario del COMITES. Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle liste delle associazioni operanti nella circoscrizione da almeno cinque anni - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero dalla rappresentanza diplomatica, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge - chiede alle associazioni di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge. La procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di effettuarla, deve essere completata prima della riunione della assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368 del 6 novembre 1989". - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 205/1985 si veda in nota all'art. 3. - I primi due commi dell'art. 7 della medesima legge n. 205/1985, come sostituiti dall'art. 8 della legge n. 172/1990, sono cosi' formulati: "Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 6, possono far parte del comitato degli italiani all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorita' locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei. A tal fine le associazioni della comunita' italiana che operino nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 368/1989 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero) e' il seguente: "Art. 13. - 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT (ora COMITES n.d.r.) regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COEMIT (ora COMITES n.d.r.) per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. 2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilita' di indire le elezioni, puo' essere utilizzata nel successivo anno finanziario".