Art. 7.
  1. All'art. 29 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi:
  "  6.  Il comitato, il giorno del suo insediamento, basandosi sulle
liste delle associazioni  operanti  nella  circoscrizione  da  almeno
cinque  anni  - fornite per l'occasione dall'ufficio consolare ovvero
dalla  rappresentanza  diplomatica,  ove  ricorrano   le   condizioni
previste dall'art. 1, comma 2, della legge - chiede alle associazioni
di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri  di
origine  italiana  in  misura doppia rispetto al numero dei membri da
cooptare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge.
   7.  La  procedura della cooptazione, qualora il comitato decida di
effettuarla,  deve  essere  completata  prima  della  riunione  della
assemblea  prevista  per  l'elezione  dei rappresentanti del Paese al
Consiglio generale degli italiani  all'estero,  di  cui  all'art.  13
della legge n. 368 del 6 novembre 1989.".
 
          Note all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art. 29 del regolamento approvato con
          D.P.C.M.  6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  29  (Prima  seduta  del  COMITES  -  Elezione del
          presidente  Nomina  del  segretario).  -  La  prima  seduta
          COMITES,  convocata  a  termini  del precedente art. 26, si
          tiene entro il quindicesimo giorno dalla conclusione  delle
          operazioni  del comitato elettorale circoscrizionale, ed e'
          presieduta dal membro che ha ottenuto la piu' elevata cifra
          individuale.
             In caso di parita' di cifre individuali piu' elevate fra
          piu' membri, la seduta e' presieduta dal  piu'  anziano  di
          eta' fra questi ultimi.
             Funge  da  segretario il membro del COMITES piu' giovane
          di eta'.
             Il  COMITES  elegge, quindi, a norma dell'art. 10, primo
          comma, della legge, il presidente, come  assume  la  carica
          immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte
          del presidente della seduta.
             Nel  prosieguo  della  stessa  seduta, viene nominato, a
          norma  dell'art.  5,  secondo  comma,   della   legge,   il
          segretario del COMITES.
             Il  comitato,  il giorno del suo insediamento, basandosi
          sulle   liste    delle    associazioni    operanti    nella
          circoscrizione   da   almeno  cinque  anni  -  fornite  per
          l'occasione    dall'ufficio    consolare    ovvero    dalla
          rappresentanza  diplomatica,  ove  ricorrano  le condizioni
          previste dall'art. 1, comma 2, della legge  -  chiede  alle
          associazioni  di designare entro trenta giorni un numero di
          cittadini stranieri di origine italiana  in  misura  doppia
          rispetto   al  numero  dei  membri  da  cooptare  ai  sensi
          dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge.
             La  procedura  della  cooptazione,  qualora  il comitato
          decida di effettuarla, deve essere completata  prima  della
          riunione   della  assemblea  prevista  per  l'elezione  dei
          rappresentanti  del  Paese  al  Consiglio  generale   degli
          italiani  all'estero, di cui all'art. 13 della legge n. 368
          del 6 novembre 1989".
             -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n.
          205/1985 si veda in nota all'art. 3.
             -  I primi due commi dell'art. 7 della medesima legge n.
          205/1985,  come  sostituiti  dall'art.  8  della  legge  n.
          172/1990, sono cosi' formulati:
             "Oltre  ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui
          all'art.  6, possono far parte del comitato degli  italiani
          all'estero, per cooptazione, previo assenso delle autorita'
          locali, i cittadini stranieri di origine italiana in misura
          non  eccedente  un  terzo dei componenti il comitato eletto
          per i Paesi europei e due terzi per quelli extraeuropei.
             A  tal fine le associazioni della comunita' italiana che
          operino nella circoscrizione  consolare  da  almeno  cinque
          anni,    previa    verifica    del   comitato,   designano,
          nell'osservanza  dei  rispettivi  statuti,  un  numero   di
          cittadini  stranieri  di  origine italiana complessivamente
          pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare".
             -   Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.  368/1989
          (Istituzione  del   Consiglio   generale   degli   italiani
          all'estero) e' il seguente:
            "Art.  13. - 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono
          eletti da una  assemblea  formata  per  ciascun  Paese  dai
          componenti  dei  COEMIT  (ora  COMITES n.d.r.) regolarmente
          costituiti nei Paesi indicati nella tabella  allegata  alla
          presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle
          comunita' italiane in numero non superiore al 30 per  cento
          dei  componenti dei COEMIT (ora COMITES n.d.r.) per i Paesi
          europei e del 45  per  cento  per  i  Paesi  transoceanici,
          tenendo  conto  dei  requisiti  fissati dall'art. 4 e delle
          modalita'  previste  nelle  norme  di  attuazione  di   cui
          all'art.   17  che  dovranno  garantire,  sul  piano  della
          rappresentanza, il pluralismo associativo.
             2.  La  relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire
          600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno
          per  impossibilita'  di  indire  le  elezioni,  puo' essere
          utilizzata nel successivo anno finanziario".