Art. 8. 1. All'art. 32 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi: " 2. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovra' essere concordato l'ordine del giorno nonche' predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno. 3. I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.".
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 32 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 32 (Rapporti del COMITES con l'ufficio consolare). - I rapporti del COMITES con l'ufficio consolare vengono assicurati dal presidente, che tiene costantemente informato il capo dell'ufficio consolare in merito alle attivita' del COMITES stesso e dell'esecutivo. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della convocazione dovra' essere concordato l'ordine del giorno nonche' predisposta ogni opportuna documentazione che possa risultare di utile supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del giorno. I pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge devono essere resi dal comitato entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri, proposte e raccomandazioni possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta giorni dalla richiesta". - Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge n. 205/1985, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 172/1990, e' il seguente: "2. L'autorita' consolare indice, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorita' consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunita'". "4. L'autorita' consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo".