Art. 8.
  1. All'art. 32 del regolamento sono aggiunti i seguenti commi:
  " 2. Per facilitare le riunioni congiunte tra l'ufficio consolare e
il comitato di cui all'art. 2, comma 2, della legge, al momento della
convocazione  dovra'  essere  concordato  l'ordine del giorno nonche'
predisposta ogni opportuna  documentazione  che  possa  risultare  di
utile  supporto all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine
del giorno.
  3.  I  pareri,  le proposte e le raccomandazioni di cui all'art. 2,
comma 4, della legge devono essere resi  dal  comitato  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta.  Tali  pareri,  proposte  e raccomandazioni
possono anche essere resi nel corso delle riunioni congiunte  di  cui
all'art. 2, comma 2, della legge, comunque entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta.".
 
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo  dell'art. 32 del regolamento approvato con
          D.P.C.M.  6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 32 (Rapporti del COMITES con l'ufficio consolare).
          - I rapporti del COMITES con  l'ufficio  consolare  vengono
          assicurati   dal   presidente,   che   tiene  costantemente
          informato il capo dell'ufficio  consolare  in  merito  alle
          attivita' del COMITES stesso e dell'esecutivo.
             Per  facilitare  le  riunioni  congiunte  tra  l'ufficio
          consolare e il comitato di cui all'art. 2, comma  2,  della
          legge,   al   momento   della  convocazione  dovra'  essere
          concordato l'ordine del  giorno  nonche'  predisposta  ogni
          opportuna  documentazione  che  possa  risultare  di  utile
          supporto all'esame degli  argomenti  inclusi  nel  predetto
          ordine del giorno.
             I  pareri,  le  proposte  e  le  raccomandazioni  di cui
          all'art. 2, comma 4, della legge  devono  essere  resi  dal
          comitato  entro trenta giorni dalla richiesta. Tali pareri,
          proposte e raccomandazioni possono anche  essere  resi  nel
          corso  delle riunioni congiunte di cui all'art. 2, comma 2,
          della legge, comunque entro il  termine  di  trenta  giorni
          dalla richiesta".
             -  Il  testo  dei commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge n.
          205/1985,  come  sostituito  dall'art.  3  della  legge  n.
          172/1990, e' il seguente:
             "2.  L'autorita' consolare indice, di propria iniziativa
          o  su  richiesta  del  comitato,  riunioni  congiunte   tra
          l'autorita'  consolare stessa ed il comitato per l'esame di
          iniziative e progetti  specifici  ritenuti  di  particolare
          importanza per la comunita'".
             "4.  L'autorita'  consolare  deve richiedere al comitato
          pareri, proposte e  raccomandazioni  sulle  iniziative  che
          intende  intraprendere  nelle  materie  di  cui al presente
          articolo".