Art. 9.
  1. All'art. 33 del regolamento e' aggiunto il seguente comma:
  " 3. Ciascun comitato puo' assumere un'unita' di personale, ai fini
e  secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  5  della  legge.   La
retribuzione  di  tale  personale  e' determinata in base all'analoga
retribuzione per il personale di  segreteria  impiegato  nel  settore
privato  del  Paese  ospitante.  La  relativa  spesa  dovra'  trovare
capienza  nel  finanziamento  concesso  al  comitato   per   il   suo
funzionamento.".
 
          Note all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art. 33 del regolamento approvato con
          D.P.C.M.  6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  33 (Adempimenti del segretario del COMITES). - Il
          segretario del COMITES, che svolge  anche  le  funzioni  di
          segretario  dell'esecutivo,  anche  senza  esserne  membro,
          provvede alla tenuta dei verbali di riunione,  e  di  tutti
          gli  altri  atti concernenti l'attivita' dei due organismi,
          che  devono  essere  tenuti   a   disposizione   del   capo
          dell'ufficio    consolare,    o   di   suo   rappresentante
          appositamente delegato.
             Copie dei verbali di riunione, firmate dal presidente, e
          controfirmate dal segretario,  vengono  trasmesse  al  capo
          dell'ufficio consolare.
             Ciascun  comitato  puo' assumere un'unita' di personale,
          ai fini e secondo le modalita' previste dall'art.  5  della
          legge.  La retribuzione di tale personale e' determinata in
          base  all'analoga  retribuzione   per   il   personale   di
          segreteria   impiegato   nel   settore  privato  del  Paese
          ospitante. La relativa spesa dovra'  trovare  capienza  nel
          finanziamento    concesso    al   comitato   per   il   suo
          funzionamento".
             -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 205/1985, come
          integrato dall'art.  6  della  legge  n.  172/1990,  e'  il
          seguente:
             "Art.  5  (Sede  e  segreteria).  - Il capo dell'ufficio
          consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana
          al reperimento della sede.
             La  segreteria  del  comitato  e'  affidata con incarico
          gratuito ad un membro del comitato stesso.
             In  deroga  al  disposto  del secondo periodo del quinto
          comma dell'art. 4, puo' essere utilizzato personale assunto
          con  rapporto  di lavoro subordinato privato per coadiuvare
          il presidente del  comitato  nello  svolgimento  delle  sue
          funzioni".