Art. 9. 1. All'art. 33 del regolamento e' aggiunto il seguente comma: " 3. Ciascun comitato puo' assumere un'unita' di personale, ai fini e secondo le modalita' previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale e' determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovra' trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento.".
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 33 del regolamento approvato con D.P.C.M. 6 settembre 1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 33 (Adempimenti del segretario del COMITES). - Il segretario del COMITES, che svolge anche le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche senza esserne membro, provvede alla tenuta dei verbali di riunione, e di tutti gli altri atti concernenti l'attivita' dei due organismi, che devono essere tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare, o di suo rappresentante appositamente delegato. Copie dei verbali di riunione, firmate dal presidente, e controfirmate dal segretario, vengono trasmesse al capo dell'ufficio consolare. Ciascun comitato puo' assumere un'unita' di personale, ai fini e secondo le modalita' previste dall'art. 5 della legge. La retribuzione di tale personale e' determinata in base all'analoga retribuzione per il personale di segreteria impiegato nel settore privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovra' trovare capienza nel finanziamento concesso al comitato per il suo funzionamento". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 205/1985, come integrato dall'art. 6 della legge n. 172/1990, e' il seguente: "Art. 5 (Sede e segreteria). - Il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato dell'emigrazione italiana al reperimento della sede. La segreteria del comitato e' affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso. In deroga al disposto del secondo periodo del quinto comma dell'art. 4, puo' essere utilizzato personale assunto con rapporto di lavoro subordinato privato per coadiuvare il presidente del comitato nello svolgimento delle sue funzioni".