IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure volte a interventi di salvaguardia e di recupero ambientale e socio-economico per Venezia e Chioggia e di assicurare altresi' la disponibilita' di risorse per l'anno 1990 finalizzate alla difesa del suolo, a Roma capitale, alla operativita' del FIO, nonche' alla concessione di contributi straordinari alle regioni Sicilia e Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990. 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.