Art. 10. 1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti e' destinata per l'anno 1990 la somma di lire 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.