Art. 10. 
  1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della
legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli  interventi  ivi
previsti e' destinata per l'anno 1990 la somma di lire 250  miliardi.
La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole
al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge. 
  2. All'onere derivante dal  presente  articolo,  pari  a  lire  250
miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico  delle  disponibilita'
in conto residui del capitolo 7762  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1991. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto.