Art. 2. 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito: a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 7 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, all'uopo utilizzando le disponibilita' in conto residui dal capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante; b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonche' di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a); c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle citta' mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale; d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia e' destinato il 15% dell'intero importo. 2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalita' di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione. 3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. 4. Al fine di garantire l'unitarieta', anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facolta' di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalita' di cui all'articolo 3,terzo comma, della citata legge 29 novembre 1984, n. 798.