Art. 2. 
  1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 e' cosi' ripartito: 
    a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello  Stato  da
destinare alla realizzazione  di  iniziative  volte  all'arresto  del
processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli  interventi
volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma,
lire 7 miliardi sono destinati al Ministero per i  beni  culturali  e
ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3,  primo
comma, lettera e), della legge 29 novembre  1984,  n.  798,  all'uopo
utilizzando le disponibilita' in  conto  residui  dal  capitolo  7540
dello stato di previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  ad
apposito capitolo dello stato di previsione  del  predetto  Ministero
per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati  al
Ministero dei trasporti per interventi relativi  all'aeroporto  Marco
Polo  di  Venezia;  lire  5  miliardi  sono  destinati  al  Ministero
dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema
di  coordinamento  e  controllo  degli  interventi   finalizzati   al
riequilibrio  idrogeologico,  alla  salvaguardia  ambientale  ed   al
disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante; 
    b) lire 16 miliardi per interventi di  competenza  della  regione
Veneto,  da  destinare  alla  realizzazione  di  iniziative  per   il
risanamento, disinquinamento e prevenzione da  inquinamenti,  nonche'
di  tutela  ambientale.  I  predetti   interventi   dovranno   essere
realizzati in un quadro programmatico unitario  riguardante  l'intero
bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello
Stato ai sensi della lettera a); 
    c) lire 36 miliardi per interventi di competenza  del  comune  di
Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune  di
Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al  miglioramento
delle  condizioni   socio-economiche   delle   citta'   mediante   la
realizzazione di opere di infrastrutturazione  generale  e  di  opere
edilizie per i settori della  cultura,  dello  sport,  ospedaliero  e
giudiziario,  da  localizzarsi  nell'ambito  dell'intero   territorio
comunale; 
    d) lire 9 miliardi per interventi di  competenza  dei  comuni  di
Venezia e di Chioggia,  individuati  nell'articolo  6,  primo  comma,
della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' per la  concessione  di
contributi  in  conto  capitale  ed   in   conto   interessi,   anche
congiuntamente, per l'acquisto della prima  casa  di  abitazione  nei
predetti  comuni;  al  comune  di  Chioggia  e'  destinato   il   15%
dell'intero importo. 
  2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalita'  di  cui  al
comma 1, lettera c), sono  autorizzati  a  effettuare  operazioni  di
locazione e leasing e a contrarre mutui quindicennali,  anche  presso
istituti di credito abilitati ai sensi della  normativa  vigente;  le
somme di cui al comma 1, lettera c), possono essere utilizzate, anche
in parte, a titolo di concorso  dello  Stato,  quale  contributo  una
tantum, in  relazione  agli  oneri  di  ammortamento  delle  predette
operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in  regime
di concessione. 
  3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema  di
coordinamento e di controllo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
autorizzato a procedere mediante ricorso  alla  concessione  unitaria
secondo le disposizioni e con le modalita'  di  cui  all'articolo  3,
terzo comma, della legge 29  novembre  1984,  n.  798.  Il  Ministero
dell'ambiente opera  d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate;
l'intesa si intende acquisita  trascorsi  inutilmente  trenta  giorni
dalla richiesta. 
  4. Al  fine  di  garantire  l'unitarieta',  anche  sotto  l'aspetto
tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero  della  laguna
di Venezia, la regione Veneto ha la facolta' di  procedere,  per  gli
interventi di  sua  competenza,  mediante  ricorso  alla  concessione
unitaria  secondo  le  disposizioni  e  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 3,terzo comma, della citata legge 29 novembre  1984,  n.
798.