Art. 3. 
  1. Per un periodo di trentasei  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, in considerazione  del  grave
fenomeno di esodo della popolazione  e  del  degrado  del  patrimonio
edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a
Venezia insulare, alle isole della laguna  e  al  centro  storico  di
Chioggia, l'esecuzione delle sentenze  di  condanna  al  rilascio  di
immobili urbani adibiti ad uso  di  abitazione,  per  cessazione  del
contratto alla scadenza,  nonche'  l'esecuzione  delle  ordinanze  di
convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del  codice
di procedura civile e di quelle di rilascio di cui  all'articolo  655
del  codice  di  procedura  civile  per  finita  locazione  di  detti
immobili, e' sospesa. La sospensione  non  si  applica  nei  casi  di
documentate  necessita'  del  locatore  di  disporne  per  abitazione
propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonche' nei  casi  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  1988,  n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,  n.
61, per tutti i quali si applicano le disposizioni di cui allo stesso
decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado,  su
richiesta motivata del sindaco del comune  interessato,  con  decreto
del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente
fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza. 
  2. Nella compravendita di immobili  locati  ad  uso  di  abitazione
negli ambiti territoriali di  cui  al  comma  1  e  limitatamente  ai
periodi ivi  indicati,  il  conduttore  puo'  esercitare  diritto  di
prelazione; nei casi predetti si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 38 della legge 27 luglio  1978,  n.  392,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Ai trasferimenti di  proprieta'  degli
immobili  di  cui  al  presente  comma  si  applicano   altresi'   le
disposizioni di cui all'articolo 39 della citata  legge  n.  392  del
1978. 
  3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  il  30  per  cento  degli  alloggi  di   edilizia
residenziale  pubblica  nei  comuni  di  Venezia  e  di  Chioggia  e'
assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto  matrimonio
nel corso dell'anno precedente. 
  4. I contributi in conto capitale  e  in  conto  interessi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono  concessi,  sulla  base  di
criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorita'  a
soggetti  interessati  da  provvedimenti  esecutivi  di  rilascio  di
immobili adibiti a propria abitazione.