Art. 5. 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere  c)  e
d), i comuni di Venezia e di Chioggia sono  autorizzati  a  stipulare
permute riguardanti aree o  fabbricati  demaniali  con  le  modalita'
indicate all'articolo 4, ottavo e nono comma, della legge  18  agosto
1978, n. 497, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 febbraio
1981, n. 47; ai predetti  comuni  e'  altresi'  attribuita  priorita'
nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione, da  esercitarsi
entro il termine di sessanta giorni dall'offerta, nelle compravendite
di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. 
 2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre  1967,
n. 1266, e' trasferito in proprieta' al comune di  Venezia  ai  sensi
delle disposizioni della legge stessa,  per  essere  destinato  anche
alle finalita' individuate all'articolo 2, comma 1, lettera  c);  per
il corrispettivo  fissato  per  il  trasferimento  medesimo  potranno
essere utilizzate le  somme  assegnate  al  comune  per  le  predette
finalita'.