Art. 5. 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali con le modalita' indicate all'articolo 4, ottavo e nono comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 47; ai predetti comuni e' altresi' attribuita priorita' nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione, da esercitarsi entro il termine di sessanta giorni dall'offerta, nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. 2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, e' trasferito in proprieta' al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalita' individuate all'articolo 2, comma 1, lettera c); per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalita'.