Art. 6. 
  1. La regione Veneto e' autorizzata, in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989,  n.  424,  a
destinare alla concessione di contributi di cui al comma  3  e  anche
per le finalita' indicate al comma 1 dello stesso articolo 1 le somme
non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1.