Art. 6. 1. La regione Veneto e' autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 e anche per le finalita' indicate al comma 1 dello stesso articolo 1 le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1.