Art. 7. 
  1. I fondi iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  dei
lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli  30  e
31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14  e
15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla  data
del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della
legge 7 agosto 1990,  n.  253,  prevista  per  i  bacini  di  rilievo
nazionale e per il  bacino  sperimentale  ad  essi  ad  ogni  effetto
parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, e'  integrata
di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere
si  provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento  iscritto   al
capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1991  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successivi,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
  3. E' autorizzata per l'anno 1990 la concessione di  un  contributo
straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di  Roma  per
sopperire ai maggiori oneri di gestione  intervenuti  nel  corso  del
medesimo  anno  in  relazione  alle  impegnative  manifestazioni   di
carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la citta'
di Roma. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3  si  provvede  a
carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 1586  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. 
  5. Per far fronte alle gravi carenze di edilizia  scolastica  della
citta' di Roma,  il  5  per  cento  delle  somme  assegnate  per  gli
interventi per Roma capitale della Repubblica di cui  alla  legge  15
dicembre 1990, n. 396, e' destinato a soddisfare i  fabbisogni  delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado funzionanti nella citta' di
Roma, ivi compresi i licei  artistici,  l'Accademia  di  belle  arti,
l'Accademia  nazionale  di  danza,  l'Accademia  nazionale  di   arte
drammatica, l'Istituto superiore per le industrie  artistiche  ed  il
Conservatorio di musica "S. Cecilia". Al relativo onere  si  provvede
mediante riduzione delle disponibilita' iscritte in conto  competenza
ed in conto residui al capitolo 7653 dello stato di previsione  della
Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   per   l'anno   1991   e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. A tal  fine,  le
predette disponibilita' in conto residui per l'anno 1991 sono versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro  del  tesoro,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della pubblica istruzione. 
  6.  Le  somme  previste  dall'articolo  14,  commi  6  e   8,   del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40,
e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n.  67,  nonche'  dagli
articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9  settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
1988, n. 475,  ancora  disponibili  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario  1990,  non  impegnate
alla  chiusura  del  detto  anno,  possono   esserlo   nell'esercizio
finanziario 1991. 
  7. Le disponibilita' in conto residui del capitolo 8422 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non  impegnate  alla
data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.