Art. 7. 1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, e' integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183. 3. E' autorizzata per l'anno 1990 la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso del medesimo anno in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la citta' di Roma. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. 5. Per far fronte alle gravi carenze di edilizia scolastica della citta' di Roma, il 5 per cento delle somme assegnate per gli interventi per Roma capitale della Repubblica di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' destinato a soddisfare i fabbisogni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado funzionanti nella citta' di Roma, ivi compresi i licei artistici, l'Accademia di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Istituto superiore per le industrie artistiche ed il Conservatorio di musica "S. Cecilia". Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle disponibilita' iscritte in conto competenza ed in conto residui al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. A tal fine, le predette disponibilita' in conto residui per l'anno 1991 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 6. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991. 7. Le disponibilita' in conto residui del capitolo 8422 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.