Art. 8. 1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalita' per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui e' disposta la revoca. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991. 4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.