Art. 8. 
  1. Su proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica, le risorse resesi disponibili a seguito  di  provvedimenti
di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo
investimenti ed occupazione fino al 1989 possono  essere  riassegnate
dal CIPE  stesso  a  progetti  immediatamente  eseguibili  ammessi  a
finanziamento per lo stesso anno 1989 anche  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga  alle
vigenti disposizioni in materia. 
  2. Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
individua le risorse di cui  al  comma  1  e  determina  con  proprio
decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  i  criteri  e  le
modalita' per la definizione  dei  rapporti  finanziari  inerenti  ai
progetti di cui e' disposta la revoca. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  ad  integrazione  delle
risorse ivi indicate, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire  100
miliardi per l'anno 1990. Al relativo  onere  si  provvede  a  carico
delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7511  dello  stato
di previsione del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica per il 1991. 
  4. Gli importi derivanti dalle revoche  di  cui  al  comma  1  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai
pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.