Art. 9. 
  1. Il  contributo  a  titolo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui
all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato
per l'anno 1989 all'86  per  cento  delle  imposte  di  fabbricazione
riscosse nella regione  stessa  nel  medesimo  anno  finanziario.  Il
contributo viene versato alla  regione  sulla  base  del  totale  dei
versamenti  in  conto  competenza  e  in  conto  residui   effettuati
nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria  provinciale  dell'Isola  a
titolo di imposte di fabbricazione. 
  2. La somma  per  spese  sostenute  dallo  Stato  per  conto  della
regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  12  aprile
1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,  dovuta  a
titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva,
per l'anno 1989, nell'importo di lire 18 miliardi. 
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico
delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7751  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.