Art. 9. 1. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' commisurato per l'anno 1989 all'86 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. Il contributo viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione. 2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per l'anno 1989, nell'importo di lire 18 miliardi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.