Art. 11. Formazione professionale 1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la formazione professionale costituisce una attivita' istituzionale nelle istituzioni e negli enti di ricerca a fronte della necessita' di garantire una sempre piu' alta professionalita' e quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le specializzazioni che la rapidita' della crescita del sistema ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie. 2. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. I relativi programmi generali sono formulati d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre istituzioni o enti. 3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione, atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere attivita' di formazione propedeutiche all'assunzione ed attivita' di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse. 4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri, potranno essere assunte da un singolo ente o istituzione o da piu' enti o istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario, forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le universita' e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, potranno, altresi', essere chiamati a contribuire allo svolgimento di tali attivita' esperti italiani e stranieri. 5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione potranno avvalersi, anche, delle iniziative che altre istituzioni dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o piu' enti di ricerca. 6. L'attivita' di formazione sara' svolta in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti. 7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo. 8. La partecipazione ad attivita' formative e' riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale. 9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la scelta dei docenti, per le modalita' di partecipazione, per le certificazioni finali nonche' i criteri generali di valutazione dei programmi.
Nota all'art. 11: - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo dell'art. 2 e' il seguente: "Art. 2 (Formazione del personale). - 1. Per il migliore assolvimento delle finalita' istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunita'. 2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le universita', con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attivita' dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalita' emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza. 3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di piu' amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalita' che seguono: a) la partecipazione a ciascun corso e' comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico- amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione; b) a parita' di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia. 5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, e' tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive e' considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. 6. Le attivita' di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti".