(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 11)
                              Art. 11. 
                      Formazione professionale 
  1. In attuazione delle disposizioni dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395,  la  formazione
professionale   costituisce   una   attivita'   istituzionale   nelle
istituzioni e negli enti di ricerca  a  fronte  della  necessita'  di
garantire una sempre piu' alta professionalita' e  quindi  efficienza
del sistema, e di acquisire le conoscenze e le  specializzazioni  che
la rapidita' della crescita del sistema ricerca, e in generale  della
scienza, rendono necessarie. 
  2.  Le  istituzioni  e  gli  enti  di  ricerca  e   sperimentazione
promuovono e  favoriscono  forme  permanenti  di  intervento  per  la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la  specializzazione
professionale del  personale.  I  relativi  programmi  generali  sono
formulati d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
maggiormente rappresentative e possono prevedere l'organizzazione  di
corsi in comune con altre istituzioni o enti. 
  3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e  sperimentazione,  atteso
il loro potenziale di formazione,  possono  promuovere  attivita'  di
formazione propedeutiche all'assunzione ed  attivita'  di  formazione
per favorire l'introduzione delle innovazioni  e/o  per  il  migliore
utilizzo di esse. 
  4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che  potranno
essere perseguite anche attraverso appositi centri,  potranno  essere
assunte da un singolo ente o istituzione o da piu' enti o istituzioni
in comune; utilizzando, ove necessario, forme di  collaborazione  con
istituzioni di  formazione,  con  le  universita'  e  con  la  Scuola
superiore della pubblica amministrazione, potranno, altresi',  essere
chiamati a contribuire allo svolgimento  di  tali  attivita'  esperti
italiani e stranieri. 
  5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le istituzioni e
gli enti di ricerca  e  sperimentazione  potranno  avvalersi,  anche,
delle iniziative che altre istituzioni dovessero promuovere in base a
specifici accordi con uno o piu' enti di ricerca. 
  6. L'attivita' di formazione  sara'  svolta  in  base  a  programmi
annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti. 
  7.  Nell'ambito  dei  programmi  di  cui  al  comma  precedente   i
dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani
specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi,  e/o
la  permanenza  presso  altre  istituzioni  od  industrie,   e/o   lo
svolgimento di studi a carattere formativo. 
  8. La partecipazione ad attivita' formative e'  riconosciuta  utile
ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale. 
  9. I programmi di  cui  al  secondo  e  terzo  comma  del  presente
articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la scelta dei
docenti, per le modalita' di partecipazione,  per  le  certificazioni
finali nonche' i criteri generali di valutazione dei programmi. 
 
          Nota all'art. 11: 
            - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si  veda  la  nota
          all'art. 3. Il testo dell'art. 2 e' il seguente: 
            "Art. 2 (Formazione del personale). - 1. Per il  migliore
          assolvimento delle finalita' istituzionali, per far  fronte
          a  processi  di   riordinamento   e   di   ristrutturazione
          organizzativa ed al  fine  di  favorire  nuovi  modelli  di
          inquadramento   professionale   derivanti   dagli   accordi
          sindacali di comparto, le amministrazioni promuovono  forme
          permanenti    di    intervento    per    la     formazione,
          l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la
          riconversione  e   la   specializzazione   del   personale,
          garantendo in ogni caso le pari opportunita'. 
            2. Il Ministro  per  la  funzione  pubblica,  sentito  un
          apposito comitato  tecnico-scientifico,  da  nominarsi  con
          provvedimento dello stesso Ministro entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
          direttive  sulla  base  delle  quali   le   amministrazioni
          promuovono e favoriscono, anche in  collaborazione  con  la
          Scuola superiore della  pubblica  amministrazione,  con  le
          universita', con enti pubblici di ricerca e  con  centri  o
          scuole di formazione specializzati, le attivita' dirette  a
          migliorare ed aggiornare la preparazione professionale  dei
          dipendenti, formulando, prima  dell'inizio  di  ogni  anno,
          sentite le federazioni di comparto o di categoria  aderenti
          alle  confederazioni  sindacali   firmatarie   dell'accordo
          recepito dal presente  decreto,  il  programma  dei  corsi.
          Detti  programmi  devono  essere  finalizzati  anche   alla
          valorizzazione  delle  professionalita'  emergenti  per   i
          connessi riflessi sui  profili  professionali,  specie  per
          quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed
          alle relazioni con l'utenza. 
            3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee  di
          indirizzo per le regioni  a  statuto  ordinario  e  per  le
          autonomie  territoriali  in   relazione   alle   specifiche
          esigenze  operative  connesse  con  il   loro   particolare
          ordinamento. 
            4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono  partecipare
          i   dipendenti   di   piu'   amministrazioni,   le    quali
          provvederanno a definire il concorso alle relative spese in
          misura proporzionale ai rispettivi dipendenti  partecipanti
          al corso, con le modalita' che seguono: 
            a)  la  partecipazione  a  ciascun  corso   e'   comunque
          subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei
          vari uffici, anche in relazione alle  innovazioni  tecnico-
          amministrative     introdotte     o      da      introdurre
          nell'amministrazione; 
            b) a parita' di  condizioni,  di  norma  sono  ammessi  a
          frequentare i  corsi  i  dipendenti  che  non  abbiano  mai
          frequentato altri corsi per la stessa materia. 
            5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi
          1,  2  e  4,  e'  tenuto  a   partecipare   ai   corsi   di
          aggiornamento,      qualificazione,       riqualificazione,
          riconversione e specializzazione cui  l'amministrazione  lo
          iscrive e' considerato in servizio a tutti gli  effetti;  i
          relativi oneri  sono  a  carico  delle  amministrazioni  di
          appartenenza. Qualora  i  corsi  si  svolgano  fuori  sede,
          competono, ricorrendone i presupposti,  il  trattamento  di
          missione ed il rimborso delle spese di viaggio. 
            6.  Le  attivita'   di   aggiornamento,   qualificazione,
          riqualificazione,  riconversione  e   specializzazione   si
          concludono con l'accertamento  dell'avvenuto  conseguimento
          di un significativo  accrescimento  della  professionalita'
          del singolo dipendente  e  costituiranno  ad  ogni  effetto
          titolo di servizio, da  valutare  secondo  le  norme  degli
          ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 
            7. In sede di contrattazione  di  comparto  e  decentrata
          potranno  essere  definite,   ove   necessario,   ulteriori
          modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione
          e la frequenza ai corsi di  cui  al  presente  articolo  ed
          ulteriori   discipline   per   rispondere   alle   esigenze
          specifiche dei singoli comparti".