Art. 12. Attivita' culturali e ricreative 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini dell'incremento della produttivita', conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico le istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti. 2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, le istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni. 4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative. 6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed enti. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.
Note all'art. 12: - Per il titolo del D.P.R. n. 568/1987 si veda la nota all'art. 5. Il testo dell'art. 40 e' il seguente: "Art. 40 (Attivita' culturali, ricreative ed assistenziali). - 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori". - Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 1989 reca "Designazione dei componenti le delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il comparto del personale dipendente dalle istituzioni e dagli enti di ricerca e sperimentazione". Il testo dell'art. 2 e' il seguente: "Art. 2. - La delegazione sindacale di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' composta: dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto del personale dipendente dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione: l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.; l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.A.L.; dai rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale: Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.; Confederazione italiana sindacato lavoratori (C.I.S.L.); Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.); Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.); Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.); Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.); Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.D.I.R.)".