Art. 19. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale. 2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 17 e 18, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. 3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche.
Note all'art. 19: - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22) reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato." Il testo dell'art. 82 e' il seguente: "Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia". - La legge 29 marzo 1983, n. 93 (Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1983, n. 93) reca: "Legge quadro sul pubblico impiego". Il testo dell'art. 13 e' il seguente: "Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale. La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi".