Art. 20. M o b i l i t a' 1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sara' integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: Livello professionale V e superiori. . . . . . . . . . L. 3.500.000 Livello professionale VI. . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 Livello professionale VII. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000 Livello professionale VIII ed inferiori. . . . . . . . L. 2.000.000 2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad altro, all'interno del comparto, sono disposti dal presidente dell'ente o istituzione presso cui il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'ente o istituzione di appartenenza e sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica. 3. I trasferimenti di cui al comma 2. sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza al livello professionale e profilo professionale di inquadramento dell'interessato.
Note all'art. 20: - Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1988, n. 185) reca: "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni". - La legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1989, n. 1) reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego".