(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 20)
                              Art. 20. 
                          M o b i l i t a' 
  1. Al personale trasferito da una ad altra  amministrazione,  anche
di  diverso  comparto,  a  seguito  delle  procedure   di   mobilita'
volontaria previste dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29  dicembre  1988,  n.
554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sara'
integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una tantum a titolo
di incentivazione, nelle seguenti misure: 
    

Livello professionale V e superiori. . . . . . . . . .  L.  3.500.000
Livello professionale VI. . . . . . . . . . . . . . . . L.  3.000.000
Livello professionale VII. . . . . . . . . . . . . . .  L.  2.500.000
Livello professionale VIII ed inferiori. . . . . . . .  L.  2.000.000



    
  2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad altro,
all'interno del comparto, sono disposti dal  presidente  dell'ente  o
istituzione presso cui il dipendente  chiede  di  essere  trasferito,
previo nulla osta dell'ente o  istituzione  di  appartenenza  e  sono
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  dipartimento
della funzione pubblica. 
  3. I trasferimenti di cui al comma 2. sono attuati nell'ambito  dei
posti  vacanti   e   disponibili   in   corrispondenza   al   livello
professionale    e    profilo    professionale    di    inquadramento
dell'interessato. 
 
          Note all'art. 20: 
            - Il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 (Gazzetta Ufficiale 8
          agosto 1988, n. 185) reca: "Procedure per l'attuazione  del
          principio  di   mobilita'   nell'ambito   delle   pubbliche
          amministrazioni". 
            - La legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Gazzetta Ufficiale 2
          gennaio 1989, n.  1)  reca:  "Disposizioni  in  materia  di
          pubblico impiego".