Art. 21. Lavoro in turni 1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilita' delle strutture in rapporto alle esigenze dell'utenza, per le necessita' di servizio di particolari organi dell'amministrazione, nonche' per attivita' istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, e' consentito il ricorso a turni di lavoro. 2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate le attivita' interessate, le modalita' di effettuazione dei turni e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti principi generali: la turnazione potra' essere a ciclo continuo oppure articolata su due e o tre turni giornalieri; in questi due ultimi casi il turno non puo' coincidere con la fascia d'obbligo di presenza in servizio; e' stabilito il limite massimo di dieci turni notturni mensili; per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80% per i turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo rispettivamente di L. 2.500, L. 5.200, L. 8.800, per ogni ora di lavoro. 3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12; quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese; quelle rese tra le ore 6 e l'orario iniziale della fascia obbligatoria di presenza ai fini del compenso sono parificate a quelle pomeridiane. 4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo, al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario. 5. Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l'orario di servizio e' corrisposta l'indennita' chilometrica di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Nota all'art. 21: - Il D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 14 giugno 1976) reca: "Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".