Art. 22. Indennita' per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca 1. Al personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo potra' essere attribuita un'indennita' per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza.