(Allegato Ipotesi di accordo personale dipendente istituzioni e enti di ricerca-art. 23)
                              Art. 23. 
                         Contratti a termine 
  1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione  di
infrastrutture tecniche complesse gli  enti  ed  istituzioni  di  cui
all'art. 9 della legge 168/1989, potranno  procedere  ad  assunzioni,
con contratto a termine della  durata  massima  di  cinque  anni,  di
personale di ricerca e di personale tecnico  di  elevato  livello  ed
esperienza, anche di cittadinanza straniera. 
  2. In relazione a singoli programmi e  per  l'intera  durata  degli
stessi, e comunque per un periodo non superiore  a  cinque  anni,  e'
consentita altresi' l'assunzione a contratto di personale in possesso
di specifici requisiti o che risulti idoneo  a  seguito  di  apposite
selezioni,  da  adibire  ai  programmi,  con  trattamento   economico
rapportato a corrispondenti professionalita' dell'ente o istituzione. 
  3. La realizzazione del programma o la scadenza  del  contratto  o,
comunque, il  compimento  del  quinquennio  comportano  a  tutti  gli
effetti la risoluzione del  rapporto  di  lavoro;  e'  abrogata  ogni
contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali. 
  4. La spesa per il personale di  cui  ai  commi  precedenti  dovra'
essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi,  salvo
specifiche e consentite  previsioni  di  bilancio,  il  ricorso  alla
dotazione ordinaria dell'ente  e  non  potra'  superare  il  50%  dei
finanziamenti stessi. 
  5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti
commi non potra'  superare  in  ogni  caso  il  10%  della  dotazione
organica complessiva dell'ente. 
  6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e  l'O.G.S.
si cumula con quello gia' consentito dalle preesistenti  disposizioni
legislative che continua a risultare a carico del bilancio  ordinario
di ciascun ente e per il quale si applica la normativa  prevista  dal
presente articolo. 
 
          Nota all'art. 23: 
            - Per l'art. 9 della legge n. 168/1989 si  veda  la  nota
          all'art. 1.