Art. 26. Indennita' di rischio da radiazioni 1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. 2. La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni dall'ente o istituzione, nominata dal presidente Tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente. 4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non e' cumulabile con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.