Art. 30. Aspettative sindacali 1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 e' fissato in sessanta unita'. 2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1 e' riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del novanta per cento del numero complessivo delle aspettative riservate alle predette organizzazioni sindacali - tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonche' del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che non supera le ventimila unita' - in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali puo' essere utilizzata, con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana. 4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate. 5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate entro sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali adempimenti.
Note all'art. 30: - Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 68/1986 si veda la nota all'art. 1. - Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 3. Il testo degli articoli 8 e 9 e' il seguente: "Art. 8 (Maggiore rappresentativita'). - 1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi: a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93; c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a). 2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporra' il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444". "Art. 9 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. In sede di accordi di comparto, ove gia' non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definitti i criteri, le modalita' ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8. 2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalle comunita' montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto rigurda il personale dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni. 3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti".