Art. 32. Permessi sindacali retribuiti 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'art. 28 non collocati in aspettativa possono usufruire per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o istituzioni. 2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 33, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.