Art. 5. Parita' uomo-donna 1. Il comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo. Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo funzionamento. 2. Il comitato e' composto da un componente designato da ognuna delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o istituzioni medesime; il comitato e' presieduto da un rappresentante degli enti e istituzioni. 3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunita', saranno concordate le misure per favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a: a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale; b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la generalita' dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale; d) ricerca e progetti per individuare e rimuovere la discriminazione delle lavoratrici; e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro delle pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Nota all'art. 5: - Il D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568, concerne: "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, per il triennio 1985-87" ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1988. Il testo dell'art. 32 e' il seguente: "Art. 32. (Pari opportunita' in favore delle lavoratrici). - 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso gli enti o istituti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva".