Art. 8. Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche 1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessita' di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 ad esclusione del comma 3. 2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e' demandata alla negoziazione decentrata territoriale a fine di: a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro; b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi per rimuoverli; c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all'art. 7. - La legge 3 marzo 1971, n. 118, (in Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82) reca: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili. - Il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, (in Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1978, n. 204) reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici".