Art. 3. 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  si  applicano  ai
primari ospedalieri di ruolo non collocati  a  riposo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. Nel primo anno di applicazione della presente legge  la  domanda
prevista dall'articolo 1 puo' essere presentata  fino  al  compimento
del sessantacinquesimo anno di eta'.