Art. 3. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel primo anno di applicazione della presente legge la domanda prevista dall'articolo 1 puo' essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.