(Allegato)
                              ALLEGATO 
            MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N. 409 
All'articolo 1: 
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Con effetto dal 1 gennaio 1990  i  trattamenti  pensionistici  di
importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi  supplementi  di
pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e  torbiere  e
del soppresso Fondo  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  per  gli
operai nelle miniere di zolfo della Sicilia,  nonche'  i  trattamenti
pensionistici  gestiti  dall'Ente  nazionale  di  previdenza   e   di
assistenza  per  i  lavoratori   dello   spettacolo   (ENPALS)   sono
riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo"; 
la rubrica e' sostituita dalla seguente: 
"Miglioramenti delle pensioni  del  regime  generale  dei  lavoratori
dipendenti  gestito  dall'INPS   nonche'   delle   pensioni   gestite
dall'ENPALS". 
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. L'importo  all'atto  della  prima  liquidazione  dei  trattamenti
pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza  anteriore
al 1 luglio 1982 e' aumentato rispettivamente, del 40 per cento per i
trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 1 maggio  1968,
del 32 per cento  per  i  trattamenti  pensionistici  con  decorrenza
compresa tra il 1 maggio 1968 e il 31 dicembre 1968, del 25 per cento
per i trattamenti pensionistici con  decorrenza  compresa  tra  il  1
gennaio 1969  e  il  31  dicembre  1975,  del  20  per  cento  per  i
trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra  il  1  gennaio
1976 ed il 30 giugno 1982"; 
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
"2. bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2, l'importo  all'atto
della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi
  supplementi erogati dall'ENPALS aventi decorrenza anteriore al 1 
gennaio 1990 e' aumentato rispettivamente del 50  per  cento  per  le
prestazioni anteriori al 1 maggio 1968,  del  18  per  cento  per  le
prestazioni con decorrenza compresa tra il 1 maggio  1968  ed  il  31
dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza 
compresa tra il 1 gennaio 1976 e il 31 dicembre 1988". 
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi  aventi
decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, come determinato ai sensi  del
comma  2,  e  l'importo  all'atto  della   prima   liquidazione   dei
trattamenti  pensionistici  e  dei  supplementi   aventi   decorrenza
compresa tra il 1 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono  rivalutati
con l'applicazione dei coefficienti di cui all'allegata tabella A  in
relazione all'anno di decorrenza; 
al comma 4, le parole "Per le pensioni riliquidate"  sono  sostituite
dalle seguenti "Per le pensioni e i supplementi riliquidati". 
il comma 9 e' sostituito dai seguenti. 
"9.   Gli   aumenti   dei   trattamenti    pensionistici    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
hanno effetto, con decorrenza dal  1  gennaio  di  ciascun  anno  del
quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20,37, 40,
65 e 100 per cento del loro ammontare. 
9-bis  Ai  trattamenti  pensionistici  di  cui  al  comma  1   aventi
decorrenza anteriore al 1 luglio 1982,  con  effetto  dal  1  gennaio
1992, e' attribuito se piu'  favorevole  dell'aumento  attribuito  ai
sensi dei commi precedenti un aumento mensile determinato come segue: 
a)  in  misura  pari  a  lire  2.500  per  ogni  anno  di  anzianita'
contributiva  utile  alla  data   di   decorrenza   del   trattamento
pensionistico, con un minimo complessivo di lire 50.000  mensili  nel
 caso di trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 1 
maggio 1968 e il 30 giugno 1982; 
b)  in  misura  pari  al  10  per  cento  dell'importo  mensile   del
trattamento pensionistico in pagamento al  1  gennaio  1992,  con  un
minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti 
pensionistici con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968. 
9-ter. Gli aumenti  mensili  previsti  dal  comma  9-bis  nei  limiti
dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000
mensili dal 1 gennaio 1992, fino a lire 40.000 dal 1 gennaio 1993 e 
per intero dal 1 gennaio 1994. 
9-quater. Ai trattamenti pensionistici di  cui  al  comma  1,  aventi
decorrenza compresa tra il 1 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988,  con
effetto dal 10 gennaio 1994  e'  attribuito  se  piu'  favorevole  di
quanto previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in
misura pari a Lire 1.500 per ogni  anno  di  anzianita'  contributiva
utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. 
9-quinquies. Nel caso di trattamenti pensionistici ai superstiti,  la
determinazione degli aumenti di cui ai commi 9-bis e 9-ter e 9-quater
e' effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento
pensionistico diretto, per le  pensioni  di  reversibilita'  ed  alla
composizione   del   nucleo   familiare   esistente    all'atto    di
riliquidazione. 
9-sexies. In deroga a quanto previsto  dai  commi  9-bis  e  9-ter  e
9-quater  la  riliquidazione  dei  trattamenti  pensionistici  e  dei
relativi supplementi  erogati  dall'ENPALS  non  puo'  in  ogni  caso
determinare un incremento della  pensione  inferiore  a  lire  50.000
mensili elevato a lire 70.000 mensili per i titolari di pensione  che
hanno esplicato attivita' lavorativa  nelle  categorie  professionali
indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo  3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  16  luglio
1947, n. 708 e successive modificazioni. Detti incrementi hanno 
effetto dal 1 gennaio 1990"; 
il comma 10 e' sostituito dai seguenti: 
"10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le  disposizioni
del  presente  articolo   sono   soggetti   alla   disciplina   della
  perequazione automatica dalla prima perequazione successiva al 1 
gennaio 1990. Gli aumenti di  cui  al  presente  articolo  attribuiti
successivamente al 1 gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della
perequazione  automatica  con  effetto   dalla   prima   perequazione
successiva alla loro attribuzione. 
10-bis Agli aumenti attribuiti ai sensi  del  presente  articolo,  si
applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   23-sexies   del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1972, n. 485. 
10-ter  Dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo non puo'  in  ogni  caso  derivare  un  aumento  complessivo
mensile dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire
800.000". 
All'articolo 2, al comma 1, le parole "1 settembre 1990" sono 
sostituite dalle seguenti" 1 gennaio 1991". 
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
"Art. 2-bis (Miglioramenti delle pensioni a  carico  delle  forme  di
previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale  nonche'  a
carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale). - Le pensioni a carico
del Fondo di previdenza per il  personale  dipendente  dalle  aziende
private del gas, del Fondo di previdenza per il personale  dipendente
dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per  i
dipendenti dell'Enel e dalle aziende elettriche  private,  del  Fondo
per la previdenza  del  personale  addetto  ai  pubblici  servizi  di
trasporto e del  Fondo  di  previdenza  del  personale  addetto  alle
gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore
al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1 gennaio  1990,
secondo quanto segue: 
a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1  gennaio  1969,
lire 3.500 per ogni anno di contribuzione; 
b) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre  1973,
lire 3.000 per ogni anno di contribuzione; 
c) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1974 al 31  dicembre  1978
lire 2.000 per ogni anno di contribuzione; 
d) per le pensioni liquidate dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre  1982,
lire 1.500 per ogni anno di contribuzione. 
2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente  stanziamento,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per  l'anno  1990,
all'uopo utilizzando lo specifico  accantonamento  "Perequazione  dei
trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato". 
3.   Gli   aumenti   dei    trattamenti    pensionistici    derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto,
con  decorrenza  dal  1  gennaio  di  ciascun  anno  del  quinquennio
1990-1994 in misura pari rispettivamente al 20, 37, 40, 65 e 100  per
cento del loro ammontare. 
4. Le pensione dei fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo  di
previdenza  per  il  personale  di  volo  dipendente  da  aziende  di
navigazione aerea del Fondo per le pensioni al personale  addetto  ai
pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore dal
1 gennaio 1988 saranno rivalutate con  effetto  dal  1  gennaio  1991
sentite  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da  emanarsi
entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  che  tengano  conto  dei  criteri
previsti  in  materia  delle  specifiche  normative   delle   singole
gestioni. I relativi oneri saranno  posti  a  carico  delle  gestioni
predette e delle categorie interessate. 
5. Gli  aumenti  derivanti  dall'applicazione  del  comma  4  saranno
erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1. 
6. Le pensioni a carico delle forme  di  previdenza  sostitutive  del
regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da qelle di cui  ai
commi precedenti saranno rivalutate con effetto dal  1  gennaio  1991
sentite le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentantive
delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da  emanarsi
entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  che  tengano  conto  dei  criteri
previsti  in  materia  delle  specifiche  normative   delle   singole
gestioni. I relativi oneri saranno  posti  a  carico  delle  gestioni
predette e delle categorie interessate". 
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 3 - (Miglioramenti delle pensioni a carico del  bilancio  dello
Stato) -  1.  Gli  importi  dei  trattamenti  pensionistici  indicati
nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di
quelli a carico delle Casse  pensioni  amministrate  dalla  Direzione
generale degli istituti di previdenza  del  Ministero  del  tesoro  e
delle pensioni del personale di magistratura e dei dirigenti civili e
militari dello Stato e delle categorie equiparate, sono aumentati,  a
decorrere dal 1 luglio 1990, nelle misure percentuali, indicate,  con
riferimento alle date di decorrenza dei trattamenti, nella tabella  B
allegata  al  presente  decreto.  Gli  aumenti  sono   da   computare
sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in atto alla data del
31  dicembre  1989,  con   esclusione   dell'indennita'   integrativa
speciale, dei trattamenti  di  famiglia  e  degli  assegni  accessori
previsti per i titolari di pensione privilegiata. Per  i  trattamenti
di reversibilita' l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre
1989 va rideterminato con  riferimento  al  nucleo  dei  compartecipi
esistenti alle singole decorrenze di cui al comma 3. 
2. Le pensioni di cui al comma  1  dell'articolo  5  della  legge  29
dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica  dal
1 luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo
7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1  della  legge
23 dicembre 1986, n. 942. 
3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e  2  sono
corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1 luglio 1990,  del  30
per cento dal 1 gennaio 1992 del 55 per cento dal 1 gennaio 1993, e 
del 100 per cento dal 1 gennaio 1994. 
4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino  a  quando  non  sara'  in
pagamento la nuova pensione derivante dalla  riliquidazione  prevista
dal comma stesso, sara' corrisposto mensilmente, a titolo di acconto,
con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1990 un importo netto pari
al 10 per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione  in  atto
al  31  dicembre  1989  con  esclusione  dell'indennita'  integrativa
speciale e degli altri assegni indicati al comma 1, elevato al 15 per 
cento dal 1 gennaio 1992 e al 25 per cento dal 1 gennaio 1993. 
5. I benefici di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio  dalle
Direzioni provinciali del Tesoro e dagli altri uffici  che  hanno  in
carico le relative partite di pensione. 
6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   non   trovano
applicazione per le pensioni  normali  dei  graduati  e  militari  di
truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla 
legge 29 aprile 1976, n. 177 
7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte al Fondo per il
trattamento di  quiescenza  al  personale  degli  uffici  locali,  ai
titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e  dalla  Cassa
integrativa di previdenza per il personale telefonico  statale  e'  a
carico del Fondo e della Cassa predetti". 
All'articolo 4: 
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. L'importo annuo lordo delle  pensioni  dirette,  indirette  e  di
reversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti  degli  enti
locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di  asilo  e  di
scuole elementari  parificate  relative  a  cessazioni  dal  servizio
anteriori al 1 gennaio 1986,  e'  aumentato  applicando  le  seguenti
percentuali all'importo spettante al 31  dicembre  1989,  considerato
con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle  quote  di
aggiunta di famiglia e degli  emolumenti  accessori  previsti  per  i
titolari di pensioni di privilegio: 
a) per le cessazioni anteriori al 1 luglio 1969, del 55, del 40 e del
30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per  l'eccedenza
fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza; 
b) per le cessazioni dal 1 luglio 1969 al 31 dicembre 1974,  del  40,
del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per
l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza; 
c) per le cessazioni dal 1 gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del 35,
del 25 e 20 per cento, rispettivamente per i  primi  5  milioni,  per
l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza; 
d) per le cessazioni dal 1 ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del  25,
del 20 e del 15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per
l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza; 
e) per le cessazioni dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984,  del  10
per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza; 
f) per le cessazioni dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre  1985,  del  5
per cento sull'intero importo. 
2. Con le stesse modalita' di calcolo e date di riferimento di cui al
comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e  di
reversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari  e'  aumentato
applicando le seguenti percentuali: 
a) per le cessazioni anteriori al 1 luglio 1969, del 70, del 40 e del
30 per cento rispettivamente per i primi 15 milioni  per  l'eccedenza
fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza; 
b) per le cessazioni dal 1 luglio 1969 al 31 dicembre 1974,  del  45,
del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i  primi  15  milioni,
per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza; 
c) per le cessazioni dal 1 gennaio 1975 al 30 settembre 1978 del  35,
del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i  primi  15  milioni,
per l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza; 
d) per le cessazioni dal 1 ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del  25,
del 15 e del 10 per cento rispettivamente per i primi 15 milioni, per
l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza; 
e) per le cessazioni dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984,  del  10
per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza; 
f) per le cessazioni dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre  1985,  del  5
per cento sull'intero importo"; 
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. L'importo annuo lordo delle  pensioni  dirette,  indirette  e  di
reversibilita' della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari,
agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori e' aumentato  con
le stesse modalita', di calcolo e date di riferimento di cui al comma
1, nella misura unica del 25 per cento per le cessazioni fino  al  31
dicembre 1982, nella misura del 10 per cento, per i primi 5 milioni e
del 5 per cento per l'eccedenza per le cessazioni dal 1 gennaio  1983
al 31 dicembre 1984 e nella misura unica del 5 per cento per le 
cessazioni dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1985; 
il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
"5. I miglioramenti previsti dal presente articolo  sono  corrisposti
dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per  cento
  a decorrere dal 1 luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dal 1 
gennaio 1991 e del 100 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1992.  Per
i trattamenti di reversibilita' l'importo annuo lordo della  pensione
al 31 dicembre 1989 va rideterminato con riferimento  al  nucleo  dei
compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti  dal
presente articolo. 
5-bis  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  non   si
applicano alle pensioni  a  carico  delle  Casse  amministrate  dagli
Istituti di previdenza del tesoro relative a cessazioni anteriori  al
1  maggio  1986  che  beneficiano   della   riliquidazione   di   cui
all'articolo  3  del  decreto-legge  16  settembre   1987,   n.   379
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468; 
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al  presente  articolo
si provvede, per la Cassa per le pensioni ai  dipendenti  degli  enti
locali, per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di  asilo  e  di
scuole elementari parificate e per la Cassa per  le  pensioni  a  gli
ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  ed  ai
coadiutori, con un contributo a partire dal 1 gennaio 1991 pari  allo
0,75 per cento delle retribuzioni  imponibili.  Detto  contributo  e'
aumentato  di  un  ulteriore  0,50  per  cento  per  ogni   esercizio
successivo  al  1991  senza  superare  il  2,50   per   cento   delle
retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo  0,35  per  cento
delle  retribuzioni  imponibili  e'  a  carico  degli  iscritti  alle
Predette Casse, la parte rimanente e' a carico degli enti dei  datori
di lavoro. Per la Cassa per  le  pensioni  ai  sanitari  si  provvede
invece con un contributo a partire dal 1 gennaio 1991 a carico  degli
enti datori di lavoro, pari allo 0,40 per  cento  delle  retribuzioni
imponibili. Detto contributo e' aumentato di un  ulteriore  0,50  per
cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non dovra' superare  il
2,15 per cento delle retribuzioni imponibili"; 
il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
"8. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 6, dovuto  dal
Ministero di grazia e giustizia  alla  Cassa  per  le  pensioni  agli
ufficiali  giudiziari,  agli  aiutanti  ufficiali  giudiziari  ed  ai
coadiutori, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991  e  in  lire
1.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1992, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1991-1993  al  capitolo  6856  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando parte  dell'accantonamento  "Interventi  vari  in  favore
della giustizia". 
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. L'onere a  regime  derivante
dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui
all'articolo 4, e' valutato in lire 8.685 miliardi annui a  decorrere
dal 1994. 
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in  lire  1.000  miliardi  per  l'anno  1990,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1990-1992  al  capitolo  6856  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti
di pensione nel settore pubblico ed in quello privato". All'onere  di
lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000 miliardi per l'anno 1992 e
5.000 miliardi per l'anno 1993, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo  utilizzando  il   medesimo
accantonamento. 
3.  Ai  maggiori  oneri,  valutati  in  lire  3.685  miliardi  annui,
 derivanti dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dal 1 
gennaio 1994, si provvede, per un importo non  superiore  al  60  per
cento della  maggiore  spesa,  mediante  adeguamento  delle  aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto, e per la restante  parte,  mediante
adeguamento in pari misura delle aliquote contributive a  carico  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   dipendenti    soggetti,
rispettivamente, a ritenuta in conto entrata  Tesoro,  a  ritenuta  a
favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e  a  ritenuta  a
favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo. 
4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31  dicembre
1993,  anche  ai  fini  di  una   omogeneizzazione   delle   aliquote
contributive fra i dipendenti pubblici  e  dipendenti  privati,  sono
stabilite con decreto del Ministro del  Tesoro  di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica, il Ministro  delle  finanze  e  il
Ministro del lavoro, e della previdenza sociale. 
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio". 
         La tabella B allegata e' sostituita dalla seguente: 
                                                           "Tabella B 
                                  (prevista dall'articolo 3, comma 1) 
                              CATEGORIE 
    Decorrenza Personale Personale 
                               non scuola 
                            dirigente docente 
                            Stato ed e non 
                            universita' docente 
fino al 1972 18 18 
1973................... 18 18 
1974................... 18 18 
1975................... 18 18 
1976................... 18 18 
1977................... 18 18 
1978................... 18 18 
1979................... 18 18 
1980................... 12 12 
1981................... 12 12 
1982................... 12 12 
1983................... 9 9 
1984................... 9 9 
1985................... 6 6 
1986................... 6 6 
1987................... 6 6 
               Decorrenza Militari Personale Personale 
                        Forze non non 
                        Armate dirigente dirigente 
                       e Corpi ente aziende 
                      di polizia Ferrovie autonome 
                          non dello 
                           dirigenti Stato 
fino al 1972 18 18 18 
1973.............. 18 18 18 
1974.............. 18 18 18 
1975.............. 18 18 18 
1976.............. 18 18 18 
1977.............. 18 18 18 
1978.............. 18 18 18 
1979.............. 18 18 12 
1980.............. 12 12 12 
1981.............. 12 12 12 
1982.............. 12 12 9 
1983.............. 9 9 9 
1984.............. 9 9 9 
1985.............. 6 6 6 
1986.............. 6 6 6 
1987.............. 6 6 6 
Per le pensioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 le  percentuali  si
applicano sull'importo della  pensione  in  atto  alla  data  del  31
dicembre 1989 maggiorato delle somme derivanti dalla attribuzione dei
benefici previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141,
e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942. 
          AVVERTENZA: 
                   Il decreto legge 22 dicembre 1990, n. 409 e' stato 
            pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
          303 del 31 dicembre 1990. 
            A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, 
           n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento 
            della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche 
                  apportate dalla presente legge di conversione hanno 
                   efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
          pubblicazione. 
                Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di 
                  conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta 
          Ufficiale alla pag. 24.